T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 1723 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la Signora S.P. ha impugnato una nota trasmessale dal Comune di Roma contenente, contestualmente, sia l’avviso di avvio del procedimento di sgombero dall’alloggio dalla stessa occupato sia l’intimazione a voler sgomberare l’immobile "entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento" della detta nota e che, ai fini della sussistenza dei presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la Sezione in numerosi casi analoghi ha dichiarato, confermando quanto si ribadisce in questa sede, l’inammissibilità dei ricorsi proposti nei confronti di atti identici a quello impugnato dalla odierna ricorrente, stigmatizzando nel contempo il comportamento assunto dagli Uffici comunali (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 novembre 2010 n. 33191, 2 novembre 2010 n. 33092 e 15 ottobre 2010 n. 32834);

Considerato, dunque, che il presente contenzioso ha ad oggetto la domanda di annullamento di un provvedimento (meglio descritto in epigrafe) con il quale il Comune di Roma, contraddittoriamente ed all’un tempo:

A) comunica alla ricorrente l’avvio del procedimento (ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241) volto ad adottare il provvedimento di sgombero dell’alloggio di Edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente (ad avviso dell’Amministrazione) dall’odierno ricorrente e sito in Roma, Largo Giuseppe Veratti n. 7, sc. un., int. 1,

B) diffida la stessa occupante a rilasciare l’immobile in questione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’atto qui impugnato;

Tenuto conto che tale atto, seppur dal contenuto palesemente contraddittorio per quanto si è sopra riferito, si compendia in una mera comunicazione di avvio del procedimento, rispetto alla quale il ricorso proposto ai fini dell’annullamento dell’atto si manifesta affetto da carente interesse all’impugnazione, obbligando il giudice adito a dichiarare l’inammissibilità del gravame proprio per tale ragione;

Rilevato, nello stesso tempo, che l’atto impugnato, per la valenza meramente endoprocedimentale che lo contraddistingue, non può costituire titolo per esercitare alcun potere repressivo nei confronti della occupante ai fini del rilascio dell’alloggio in questione, atteso che l’eventuale adempimento coattivo dell’atto di comunicazione di avvio, prima dell’adozione del provvedimento finale, determinerebbe un comportamento antigiuridico da parte dell’Amministrazione comunale procedente, tenuto conto d’altronde che l’atto conclusivo di tale tipologia di procedimento (repressivo e dispositivo di un obbligo coattivo di facere) deve essere adottato secondo i criteri e con i contenuti descritti dall’art. 21ter della legge n. 241 del 1990;

Stimato che, nonostante la soccombenza che colpisce la posizione processuale della parte ricorrente, il Collegio osserva che la proposizione del gravame è stata indotta dal contenuto contraddittorio del provvedimento notificato alla parte ricorrente, di talché appare equo, tenuto conto dell’art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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