Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 25-02-2011, n. 7497 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Parma, riduceva la pena inflitta a F. M., Fl.Al. e L.M. in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 (capo a) e L. n. 75 del 1958, art. 3 (capi l, m, n). Il processo traeva origine da una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali era emerso un giro di relazioni illegali volte a reperire all’estero ragazze provenienti dai paesi dell’Est per farle entrare in Italia e far loro svolgere attività di prostituzione in vari locali notturni, tra i quali uno denominato (OMISSIS). Venivano identificati sia gli intermediari, sia le ragazze utilizzate a questo scopo, sia i gestori del locale.

In particolare tre ragazze russe riferivano che F., Fl. e L. erano coloro che avevano anticipato i soldi per ottenere i visti e i permessi di soggiorno, avevano redatto le false dichiarazioni indirizzate alla Questura di Milano aventi ad oggetto l’invito in Italia per lavoro, fittizziamente proveniente da una azienda edilizia, mentre la loro destinazione era svolgere l’attività di spogliarelliste e prostitute nel locale (OMISSIS) in cambio di una somma fissa prestabilita che in parte dovevano dare al locale. Le ragazze venivano fatte apparire come socie del circolo che gestiva il locale.

Si era ritenuto sussistente l’aggravante dello sfruttamento sessuale nel favoreggiamento all’immigrazione, di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 ter, in quanto la fattispecie era analoga a quella ritenuta tale dalla giurisprudenza di legittimità dell’impiego di ragazze per la "lap dance" e cioè per lo svolgimento di prestazioni tali da stimolare l’istinto sessuale del fruitore anche in assenza di congiunzione carnale. Le persone offese avevano poi reso dichiarazioni attendibili, confermate dai risultati delle intercettazioni telefoniche, in relazione all’attività di induzione all’esercizio della prostituzione con il conseguente guadagno a titolo di favoreggiamento da parte dei tre imputati; infatti le ragazze erano costrette a svolgere attività di streap-tease in locali appartati al cospetto di un unico cliente; i separè erano chiusi da paraventi e sorvegliati da un dipendente e il cliente pagava Euro 200 a prestazione direttamente ai gestori del locale e che poi davano il compenso alle ragazze.

La prova della loro responsabilità in relazione al delitto di favoreggiamento all’ingresso illegale si traeva dal fatto che l’arrivo della ragazze era stato preceduto da un accordo con un’impresaria diretto all’assunzione nel locale delle ragazze; le dichiarazioni dello stesso imputato F. provavano che egli aveva operato per far entrare in Italia le ragazze, aveva consegnato ad una ragazza un tessera in qualità di socia del locale da esibire alle forze dell’ordine, ed aveva fornito domicili fittizi alle ragazze.

La circostanza che una delle intermediarie russe avesse reso dichiarazioni contraddittorie non era rilevante in quanto tali contraddizioni riguardavano tatti marginali ed erano tutte volte a sminuire la propria responsabilità; il correo B. aveva riferito circostanze molto importanti quali il fatto che il sistema si basava sulla rotazione veloce delle ragazze e sui guadagni assicurati dai bassi compensi per cui se anche le ragazze non erano all’altezza della situazione potevano comunque guadagnare. La prova dello sfruttamento della prostituzione emergeva dalle dichiarazioni delle ragazze, rese dopo che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di protezione, ma non per questo meno attendibili visto che erano confermate dalle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la normalità della prostituzione nel locale, e dal rinvenimento di una quantità enorme di profilattici all’interno del locale; se anche era vero che lo svolgimento della prostituzione nel locale non era frutto di violenza o minaccia, ma di una scelta delle ragazze, vi era certamente una induzione alla prostituzione vista la condizione nella quale venivano costrette a svolgere lo streap-tease in separè a contatto diretto con un cliente. Per le ragazze l’unica alternativa alla prostituzione era l’allontanamento dal locale e lo stato di abbandono nel quale si sarebbero trovate in terra straniera e senza documenti. La Corte osservava che per L., sussisteva la correlazione tra contestazione e condanna visto che tra l’azione di anticipazione delle spese di viaggio rientrava certamente quella per procurare loro i documenti, con una azione che si poneva in concorso materiale con gli altri e quindi non vi era stata alcuna immutazione da concorso materiale a morale. La circostanza che il gestore del locale non avesse la possibilità di verificare prima l’avvenenza della ragazza, era irrilevante visto che il sistema si basava su una rapida rotazione delle stesse. L’obiezione della non fedeltà dell’opera dell’interprete era stata presentata per la prima volta con i motivi di appello e non mentre l’attività veniva resa in dibattimento e quindi era inammissibile.

In relazione alla posizione di Fl., infine, non sussisteva alcuna minore partecipazione, visto che anche lui veniva individuato dalle ragazze come colui che le aveva prelevate all’arrivo in Italia per accompagnarle al locale notturno.

Avverso la decisione presentavano ricorsi tutti gli imputati e deducevano.

Quanto a Fl.:

– violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, travisamento della prova e mancanza di motivazione in quanto il reato di favoreggiamento poteva avere ad oggetto sia la fase antecedente all’ingresso in Italia sia la fase successiva, ma in questo secondo caso configurava la fattispecie del favoreggiamento alla permanenza e non all’ingresso, punita meno severamente, dal comma 5; l’eventuale responsabilità dei gestori del locali poteva solo essere inquadrata in questa fattispecie minore; nessuna prova era stata fornita in relazione all’influenza del preventivo accordo con l’impresaria rispetto alla fraudolenta immigrazione delle ragazze;

– sussisteva un evidente travisamento della prova nell’interpretazione delle dichiarazioni rese dalle testi Z. e P., nel corso dell’incidente probatorio nella parte in cui avrebbero confermato che i tre imputati avevano anticipato le spese di viaggio, mentre invece era certo che tali spese erano state anticipate dagli intermediari russi e poi rimborsate tramite il trattenimento dei compensi alle ragazze; con la conseguenza che tali dichiarazioni non potevano costituire riscontro alle accuse della correa S.;

– difetto di motivazione sulla minore partecipazione ai sensi dell’art. 114 c.p., visto che le azioni addebitate all’imputato erano risultate neutre ai fini della consumazione del reato e prive di contributo causale, mentre era del tutto irrilevante che egli si occupasse a pieno titolo del locale, visto che era stato contestato il concorso materiale non morale, – violazione di legge per aver condannato l’imputato per un reato mai contestato quello di cui al capo H, così come emerso nel nuovo computo della pena descritto sotto la posizione di F. e poi applicato agli altri imputati; non era possibile poi attribuire questo riferimento ad un errore materiale per l’incongruenza del riferimento ai reati satellite.

Quanto a L. e F., con un unico atto deducevano:

– erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, in quanto le condotte ascritte agli imputati erano successive all’immigrazione e quindi non potevano concorrere al favoreggiamento, ma al massimo costituivano adesione all’altrui commissione del reato; la decisione non aveva motivato sul momento nel quale era sorto l’accordo con gli intermediari e sull’efficacia causale rispetto all’altrui realizzazione del reato;

– mancata correlazione tra accusa e condanna in quanto il GUP aveva condannato gli imputati per aver anticipato le spese di viaggio, condotta che non compariva nel capo di imputazione, nè poteva essere assimilata all’aver procurato documenti illegali, sia perchè non provato sia perchè le ragazze avevano chiaramente detto che il denaro per i visti era stato anticipato dagli agenti russi;

– difetto di motivazione in relazione alla attendibilità della chiamata in correità della coimputata S., visto che la stessa non aveva ammesso nulla delle proprie responsabilità e quindi al massimo era una chiamata in reità, che doveva essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità intrinseca che invece era del tutto mancato;

– difetto di motivazione sui riscontri a detta chiamata in reità, visto che essi erano stati solo richiamati e non esplicitati con la conseguenza che non era stato possibile seguire l’iter argomentativo utilizzato dal giudice;

– difetto di motivazione in tema di attendibilità estrinseca e travisamento della prova visto che le dichiarazioni della S. sull’anticipazione delle spese da parte dei gestori dei locali italiano erano state contraddette dalle ragazze;

– difetto di motivazione sulla testimonianza indiretta di B., gestore di altro locale in (OMISSIS), il quale aveva riferito che proprio la S. gli aveva detto che i gestori dell'(OMISSIS) si erano prestati ad anticipare le spese di viaggio delle ragazze;

non era stata compiuta alcuna valutazione di attendibilità di queste dichiarazioni, per il fatto che, essendo note alla S. le dichiarazioni di B., non poteva costituire riscontro al B.;

travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni delle ragazze che non avevano confermato l’anticipazione delle spese da parte dei gestori del locale italiano mancata correlazione tra contestazione e condanna in punto di quantificazione della pena, in particolare sull’aumento della pena per continuazione, per aver condannati gli imputati per un reato mai contestato, quello di cui al capo H, così come emerso nel nuovo computo della pena descritto sotto la posizione di F. e poi applicato agli altri imputati;

non era possibile poi attribuire questo riferimento ad un errore materiale per l’incongruenza del riferimento ai reati satellite.

La Corte ritiene che i ricorsi debbano essere accolti limitatamente alla quantificazione della pena in relazione all’aumento per la continuazione. In effetti la motivazione sul punto contenuta nella parte relativa alla posizione di F., e poi estesa agli altri imputati, appare incongrua perchè fa riferimento ad un aumento per i reati di cui ai capi H e ft e poi ad un aumento per i reati di sfruttamento della prostituzione, mentre il reato di cui al capo H non era mai stato loro contestato ed era frutto di un evidente errore, ma soprattutto i reati satellite di cui ai capi L, M, N sono tutti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; ne discende che il giudice di rinvio dovrà correttamente quantificare la pena in relazione all’aumento per la continuazione in relazione ai tre reati satellite di cui ai capi L, M, N, ferma restando la pena base per il reato di cui al capo A. Venendo agli altri motivi di ricorso la Corte ritiene che debbano essere rigettati.

Il reato di favoreggiamento all’ingresso illegale di cittadini extracomunitari è un reato a condotta libera che si integra con qualsiasi attività diretta a favorirne l’ingresso e quindi anche mediante la predisposizione di alloggi (Sez. 3, 9 marzo 2004 n. 20673, rv. 228880), mediante la promessa di un lavoro (Sez. 1, 27 ottobre 2004 n. 45187, rv. 229823), mediante condotte immediatamente successive all’ingresso volte a garantire il buon esito dell’operazione, come la sottrazione a controlli di polizia, l’avvio verso le località di destinazione e tutte le attività di cooperazione collegabili all’ingresso (Sez. 3, 4 ottobre 2007 n. 42980, rv. 238148).

Nel caso di specie l’accusa rivolta ai tre gestori del locale (OMISSIS) è quella di aver concordato con i mediatori russi fin dall’inizio dell’operazione di immigrazione la destinazione delle ragazze nel loro locale per lo svolgimento di attività assimilabili alla prostituzione; oggetto di tali accordi preventivi erano state ad esempio la predisposizione di false dichiarazioni indirizzate alla Questura di Milano aventi ad oggetto l’invito in Italia per lavoro, fittizziamente proveniente da una azienda edilizia, mentre la loro destinazione era svolgere l’attività di spogliarelliste e prostitute nel locale (OMISSIS) in cambio di una somma fissa prestabilita che in parte dovevano dare al locale, tanto che le ragazze apparivano come socie del circolo che gestiva il locale. Inoltre era stato loro contestato di aver agito, immediatamente dopo l’ingresso in Italia, per prelevarle e condurle a (OMISSIS), trovando loro alloggi.

Orbene tali condotte rientrano tutte nella fattispecie del favoreggiamento all’immigrazione clandestina, essendo evidente, il nesso causale tra il preventivo accordo e l’effettivo invio delle ragazze, tanto che i contatti per la loro destinazione erano preventivi e non successivi all’ingresso. La circostanza che molti erano i locali interessati ad accogliere le ragazze, dislocati in varie parti del territorio, non escludeva l’accordo preventivo ma lo rafforzava, visto che le ragazze erano destinate a girare tra i vari locali e il sistema, ormai collaudato nel tempo, si reggeva proprio sul cambiamento continuo delle ragazze, per cui gli intermediali dovevano ben sapere quali erano i locali presso cui dislocarle prima del loro arrivo in Italia. Di tali riscontri, i ricorrenti si limitano a porre in discussione solo la sussistenza della prova dell’anticipazione delle spese per il loro ingresso in Italia. Orbene le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni della intermediaria S., confermate dal B., gestore di altro locale notturno in (OMISSIS), dalle quali emerge che i gestori dell'(OMISSIS) avevano anticipato le spese; secondo i giudici di merito tali affermazioni sarebbero state confermate anche dalle ragazze sottoposte a incidente probatorio, mentre secondo i ricorrenti vi sarebbe stato un vero travisamento della prova visto che costoro avrebbero riferito che le spese erano state anticipate dai mediatori russi. In realtà le ragazze avevano dichiarato che le spese erano state anticipate da altri e che il rimborso avveniva mediante il trattenimento di parte dei compensi da parte dei gestori italiani, il che rendeva molto verosimile che chi tratteneva i compensi fosse anche il destinatario di quella somma.

Comunque certamente una parte delle spese era stata anticipata in Italia e riguardava il costo per il reperimento dei documenti falsi che consentivano l’ingresso, quali il contratto di lavoro fittizio, e non vedo come possa dubitarsi che tali costi costituiscano anticipazione delle spese, senza che sia ipotizzabile alcuna immutazione dell’imputazione.

Tutti i motivi inerenti alla valutazione delle prove sono infondati avendo la Corte ampiamente motivato sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca dei coimputati che avevano reso dichiarazioni, valutando anche le incongruenze di certe loro affermazioni, ritenute marginali; deve aggiungersi che tutte tali dichiarazioni apparivano ampiamente riscontrate dai contenuti delle intercettazioni telefoniche, elementi di prova dei quali i motivi di ricorso non si occupano. Nè può ritenersi che il richiamo sul punto alla motivazione della sentenza di primo grado sia illegittimo visto che la motivazione per relationem è consentita soprattutto quando le doglianze sono mera riproduzione delle questioni già prospettate al giudice di primo grado, come nel caso di specie è accaduto. Quanto alla prospettata minore partecipazione attribuibile a Fl., la motivazione la esclude rilevando che lui non si era limitato ad occuparsi della gestione del locale ma aveva provveduto ad andare a prelevare le ragazze al loro arrivo in Italia insieme agli altri indagati e quindi aveva dato un contributo non minore alla realizzazione del reato.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena inflitta a titolo di continuazione per i capi L, M, N e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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