Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 25-02-2011, n. 7496 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della decisione del tribunale della stessa città riduceva la pena inflitta a E.H. M. per la detenzione e il porto illegale di una bomboletta spray contenente gas paralizzante, considerata arma. Osservava che l’oggetto era stato rinvenuto dentro l’auto da lui usata nel vano portaoggetti aperto, collocato a lato del sedile di guida, e quindi in posizione ben visibile al guidatore, essendo del tutto irrilevante che l’arma fosse stata acquistata dalla moglie. Il teste F. aveva riferito che i colleghi dell’imputato avevano affermato che egli aveva in uso l’auto anche se non in via esclusiva; la circostanza che questa dichiarazione fosse de relato non ne impediva l’utilizzabilità visto che la parte non aveva chiesto di sentire i testi di riferimento. La custodia dell’arma dentro l’auto costituiva il requisito della pubblicità del luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che si trattasse di arma contenente aggressivi chimici era certo, nonostante che l’oggetto fosse in libera vendita. Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste F., visto che si trattava di una deposizione resa de relato, ritenuta assolutamente indispensabile da parte del GUP che aveva disposto il rito abbreviato, e quindi doveva essere lo stesso giudice a porsi il problema di ascoltare i testi di riferimento, mentre la parte non poteva sollevare la questione avendo appunto chiesto il rito alternativo; inoltre il teste non aveva neppure indicato i nominativi dei colleghi e quindi nessun riscontro era possibile alla sua affermazione;

– mancanza del requisito della pubblicità del luogo, visto che sull’auto il proprietario può esercitare lo ius excludendi;

– la detenzione della bomboletta era assolutamente lecita, era in libera vendita, in quanto contenente un gas che la L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 32, considerava innocuo, e comunque la Corte avrebbe dovuto disporre una perizia sul punto;

– mancanza di motivazione sulla consapevolezza in capo all’imputato della presenza dell’oggetto, visto che l’auto e la bomboletta appartenevano alla moglie e il suo posizionamento all’interno dell’auto non consentiva un’immediata percezione da parte del guidatore;

– mancanza di motivazione sulla detenzione dell’arma in capo all’imputato, non essendo stato provata l’uso continuativo del mezzo da parte dell’imputato.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente alla questione inerente l’esatta individuazione del gas contenuto nella bomboletta.

Quanto al resto i motivi debbono essere rigettati. Le dichiarazioni rese da F. in sede di rito abbreviato sono utilizzabili in quanto nessuna delle parti presenti ha chiesto che venissero sentiti i testi di riferimento, e, pur sussistendo un autonomo potere del giudice di ascoltarli, l’omissione non determina alcuna inutilizzabilità, nè consente alla parte di richiedere l’esercizio di tale facoltà al giudice di appello (8 Sez. 5^, 25 gennaio 2007 n. 6522, rv. 236057). Il porto dell’arma a bordo di un veicolo costituisce porto in luogo pubblico perchè ciò che viene in rilievo è l’uso di un mezzo di locomozione in un ambito spaziale (Sez. 1^, 23 giugno 1986 n. 11659, rv. 174097).

La motivazione sulla consapevolezza in capo all’imputato della presenza in auto della bomboletta è ampia e logica, visto che l’oggetto era chiaramente visibile e l’auto era in uso all’imputato, che era anche consapevole dei motivi per i quali l’arma era stata acquistata, essendo stata la moglie aggredita in auto.

Quanto alla natura di arma, quale aggressivo chimico, della bomboletta, invece, deve rilevarsi che la L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 32, ha innovato questa materia dando mandato al Ministero dell’Interno di emettere entro 60 giorni un regolamento riguardante la circolazione di oggetti che contenessero come principio attivo l’"oleoresin capsicum", non considerato avere l’attitudine a recare offesa alla persona ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio affinchè la Corte accerti se nella bomboletta vi sia questo componente o altri componenti idonei a recare offesa alle persone alla luce della modifica normativa.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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