T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 1719 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della nota in data 6 settembre 2010 con cui la odierna ricorrente è stata giudicata non idonea (poiché ritenuta affetta da "splenomegalia persistente") ed esclusa quindi dal concorso per l’ammissione di 400 allievi marescialli all’82° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2010 – 2011.

A seguito di ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 1502 del 27 ottobre 2010, la ricorrente è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale, in esito alla quale la ricorrente, con specifico riferimento alla patologia innanzi richiamata, è stata giudicata idonea.

Il ricorso merita dunque accoglimento dovendosi condividere la censura con cui parte ricorrente deduce il travisamento dei fatti, per come acclarato dalla circostanza per cui la visita medico collegiale in data 10 dicembre 2010 ha accertato la idoneità della ricorrente, con conseguente annullamento della nota avversata e per quanto di interesse della ricorrente, della graduatoria finale di merito del concorso di che trattasi, gravata con atto di motivi aggiunti.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla ai sensi e nei limiti di cui in motivazione gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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