Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8644 Imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che avendo ricevuto cartella per il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo in conseguenza dell’emissione di un avviso di accertamento per l’anno 1991, M.G. si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;

che il giudice adito ha accolto il ricorso e l’Ufficio si è gravato alla Commissione Tributaria Regionale, che ha però dichiarato l’inammissibilità dell’appello perchè proposto dal Capo Area Controllo senza delega specifica del titolare pro tempore dell’Ufficio;

che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso in cassazione per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 18 e 53;

che la doglianza è manifestamente fondata, avendo questa Corte già stabilito che nel caso in cui, come quello in esame, non sia contestata la provenienza dell’atto di appello dall’Ufficio, questo, ancorchè recante in calce la firma di un funzionario diverso dal titolare, deve ritenersi ammissibile fino a che non sia provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione, da parte sua, del potere d’impugnare, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’Ufficio e ne esprima la volontà (C. Cass. 2009/874);

che non essendosi attenuta al predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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