T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 1715 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso ha ad oggetto il gravame avverso il bando pubblico n. 98341 pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze in data 2 dicembre 2010 con il quale è stata indetta la procedura per lo sviluppo economico all’interno dell’Area terza, finalizzata all’attribuzione della fascia relativa superiore, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze;

Rilevato che, anche dalla lettura del bando impugnato, si percepisce con evidenza come l’esito della selezione è volta a consentire i "passaggi di posizione economica per area" e che dunque la procedura è finalizzata esclusivamente a "progressioni economiche" (così, testualmente, nella parte in premessa del bando impugnato, segnatamente pag. 11 dello stesso);

Ritenuto che, come è noto, ai sensi dell’art. 63, del decreto legislativo 3 marzo 2001 n. 165 – in cui è stato trasfuso l’art. 68, combinato disposto dei commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, (nel testo modificato dall’art. 29, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e dall’art. 18, del decreto legislativo n. 387 del 1998), continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo le sole "controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", essendo state devolute, invece, al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, vengono disapplicati, se illegittimi;

Precisato che, in materia di concorsi interni e riservati, e con specifico riferimento al problema della individuazione del giudice competente a dirimere le relative controversie, la giurisprudenza del giudice della giurisdizione si è caratterizzata per una continua riflessione, che in prosieguo di tempo ha portato a rivedere e ad affinare conclusioni in precedenza già assunte. Ed infatti:

A) un primo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, manifestatosi all’indomani della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass., SS.UU., 26 giugno 2002 n. 9334, 21 febbraio 2002 n. 2514, 10 dicembre 2001 n. 15602, 13 luglio 2001 n. 9540 e 11 giugno 2001 n. 7859), era nel senso che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni che attengono alla procedura selettiva per l’avanzamento di carriera o per il mutamento della qualifica o del profilo posseduto, presupponendo esse un rapporto di lavoro in atto; sulla base di questa premessa le Sezioni Unite avevano ritenuto che dovessero intendersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie concernenti i concorsi interni, in quanto questi ultimi danno vita a vicende modificative di rapporti di lavoro già instaurati, e non a procedure concorsuali per l’assunzione in posti di pubblico impiego;

B) in un secondo momento questo orientamento, al quale aveva aderito anche la pressocché unanime giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2002 n. 4820, Cons. giust. reg. Sic. 6 agosto 2002 n. 520, Sez. IV, 18 dicembre 2001 n. 6734, Sez. V, 15 marzo 2001 n. 1519 nonché T.A.R. Palermo, Se. I, 24 gennaio 2003 n. 92, T.A.R. Friuli Venezia Giulia 26 gennaio 2002 n. 20, T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 settembre 2001 n. 2509, T.A.R. Bari, Sez. I, 10 febbraio 2001 n. 295 e T.A.R. Napoli 31 agosto 2000 n. 3336), ha formato oggetto di rinnovata riflessione da parte delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (15 ottobre 2003 n. 15403), le quali si sono in parte, ma motivatamente, discostate dalle conclusioni cui erano precedentemente pervenute, sostenendo che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire a mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dì candidati esterni. Da questa premessa il giudice della giurisdizione ha tratto la conclusione che il quarto comma dell’art. 63, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sopra richiamato, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni", fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. Ciò in quanto "il termine "assunzione" deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non soltanto all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica";

Soggiunto che, è indubbia l’influenza che su questo secondo orientamento hanno avuto alcune pronunce del giudice delle leggi, con cui si era precisato che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il passaggio del pubblico dipendente ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e la selezione, alla stregua di qualsiasi altro strumento di reclutamento, deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso (Corte cost., ord., 4 gennaio 2001 n. 2 e sent. 30 ottobre 1997 n. 320);

Rammentato definitivamente che, con successiva pronuncia le stesse Sezioni Unite (10 dicembre 2003 n. 18883) hanno meglio puntualizzato che la vicenda modificativa del rapporto di lavoro con un’Amministrazione pubblica, quale quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, è attribuita alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria allorché il bando di concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva rappresentano atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ex art. 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall’art. 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001), ma non anche quando si tratta di prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale ad una fascia o area superiore a quella di appartenenza;

Verificato che, alla luce di tutto quanto rammentato in ordine all’orientamento ormai ferreo nella giurisprudenza del giudice di legittimità e del plesso giurisdizionale amministrativo, il bando fatto qui oggetto di gravame riguarda una selezione per sola progressione economica all’interno di un’area contrattuale e che dunque il ricorso proposto dinanzi a questo giudice amministrativo deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69;

Stimato che, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, possono compensarsi le spese di giudizio tra le parti costituite ed intimate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26 c.p.a., essendo stata la stessa Amministrazione a fuorviare la odierne ricorrente sull’individuazione dell’organo giurisdizionale presso il quale proporre l’eventuale giudizio, avendo indicato in calce al bando che lo stesso poteva impugnarsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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