T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 24-02-2011, n. 1727 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che parte ricorrente impugna il preavviso di rigetto delle proprie due domande di condono edilizio e, con due serie di motivi aggiunti, il successivo diniego definitivo ed i conseguenti provvedimenti recanti l’ordine di ripristino dei luoghi;

Che le ordinanze di demolizione da ultimo intervenute giustificano la proposizione dell’istanza cautelare incidentale esaminata nell’odierna camera di consiglio e che, peraltro, nella medesima sede è altresì emersa la possibilità di decisione del ricorso con sentenza succintamente motivata, possibilità di cui sono stati informati i difensori di parte presenti;

Che, infatti, si palesano infondati sia i motivi di impugnazione fondati sull’avvenuta formazione del silenzioassenso (che è infatti impedito dalla mancata tempestiva allegazione di tutta la necessaria documentazione), sia i motivi di ordine procedurale riferiti alla motivazione dei provvedimenti e alla comunicazione di avvio del provvedimento degli ordii di demolizione, trattandosi di adempimenti dell’Amministrazione dovuti ed a carattere vincolato in caso di abuso edilizio;

Che, al contrario, si evidenzia la palese fondatezza del motivo di impugnazione concernente l’illegittimità del diniego di condono in quanto fondato su di una errata rappresentazione dei fatti, in quanto dalla stessa verbalizzazione delle ispezioni compiute in loco dai propri funzionari emerge, al contrario di quanto dedotto dal Comune, che lo stato dei luoghi era idoneo a denotare con univocità la loro idoneità al cambio di destinazione d’uso oggetto del condono edilizio, e le relative trasformazioni edilizie, seppure non ultimate, erano già ad uno stato di avanzamento tale da rendere definitiva la nuova volumetria e la nuova destinazione d’uso;

Che dalla illegittimità del diniego di condono discende l’illegittimità derivata delle impugnate ordinanze di demolizione;

Che il ricorso deve quindi essere accolto, e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati;

Che sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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