Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7482 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza, all’esito di procedura camerale, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, disattendendo l’opposizione proposta dalla persona offesa D. C.M., accolse la richiesta di archiviazione del procedimento instaurato, su denuncia querela della suddetta persona offesa, nei confronti di I.E.M.T. ed altri per il reato di diffamazione a mezzo stampa;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la persona offesa denunciando violazione del diritto al contraddittorio, per essere stato omesso il prescritto avviso dell’udienza camerale che a lei sarebbe stato dovuto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 1, 409, comma 2, e art. 410 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, rilevandosi in effetti, dall’esame degli atti (legittimo e doveroso quando venga denunciato, come nella specie, un vizio "in procedendo"), che non risulta notificato alla persona offesa il prescritto avviso dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 3, nel quale è richiamata l’osservanza del disposto di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p., che a sua volta rimanda alle "forme previste dall’art. 127 c.p.p.", il cui comma 1 stabilisce che "quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori";

– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Roma, ufficio del giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà provvedere a nuova fissazione dell’udienza camerale nell’osservanza del disposto di cui al citato art. 127 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *