T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 330 Aspettativa e congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – I diversi provvedimenti in epigrafe menzionati concorrono a ridefinire e conformare – a seguito di richiesta di riesame dell’istante – un rifiuto del DAP alla domanda presentata da quest’ultima – qui poi ricorrente – di essere collocata in aspettativa per qualche mese nel corso del 2009 per diversi concomitanti motivi: meglio in atto elencati e specificati.

2 – Il Collegio ritiene – rilevata all’UP del 9 febbraio 2011 la sola presenza della difesa erariale e perciò anche la carenza di un confronto orale – superfluo ed altrimenti anticipatorio (e pure extra petita) fornire una risposta, in questa attuale sede, nel merito della dedotta vicenda.

3 – Infatti risulta che la ricorrente ha, di poi, risolto volontariamente il proprio rapporto di lavoro con il DAP ex art. 110, 5° c. del dec. lg.vo n. 267 del 2000; circostanza altresì annotata anche dallo stesso CdS allorquando ha confermato un esito negativo in sede cautelare. Né risulta che costei sia stata, nel frattempo, riassunta.

4 – E’ perciò più che evidente che a quest’ultima residuerebbe solo la possibilità di essere riassunta: ove ancora ne ricorressero tutte le previste condizioni utili.

5 – Sicché la stessa non potrà mai – pur in caso di annullamento diretto in questa sede degli atti qui impugnati – ottenere di recuperare materialmente (perciò pure di essere risarcita nello specifico) ciò che risultasse in seguito come illegittimamente negato.

6 – E’ dunque ciò che le residua – sotto altro aspetto – è solo la possibilità di ottenere – in ogni caso – un risarcimento per equivalente.

7 – Ma è proprio tale ultima marginale possibilità che la nuove norme processuali consentono si possa altrimenti concretizzare per il tramite una autonoma domanda risarcitoria: abbandonata ormai la cd. pregiudiziale amministrativa (art. 30 dec. lg.vo n. 104 del 2010).

8 – Si può così annotare che – non essendo stata presentata dalla ricorrente una simile domanda e potendo la stessa essere ancora veicolata altresì come unica ed esclusiva – la medesima non pare più ipotizzabile in implicito dal Giudice solo per mero precipitato al seguito di una presupposta rilevazione – ex officio – della sussistenza di un interesse alla decisione per soli motivi risarcitori; si da così consentire, solo per tali fini, la ulteriore procedibilità della qui presente sola azione di annullamento sino alle interne verifiche di merito.

8.1 – Ed invero la legittimità o meno degli atti qui impugnati andrebbe ormai accertata solo se sussistesse un interesse a fini risarcitori (art. 34, 3° c. del dec. lg.vo n. 104 del 2010); ma, nel caso, tale interesse è solo un mero predicato non risultando lo stesso attualizzato e concretizzato dalla ricorrente medesima tramite la presentazione formale di una specifica domanda: la quale ultima resta, peraltro, ancora proponibile, come già annotato per altro verso (art. 30, 5° c. dec. lg.vo n. 104 del 2010).

8.2 – Sicchè non si vede – dato quanto sopra dedotto – perché spetti ancora al Giudice annotare ex officio una ipotetica presenza o meno di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata medesima, così ed altrimenti già ammettendo aprioristicamente, come già prospettato in quanto rilevato solo in forma ipotetica quello stesso residuale interesse risarcitorio. Del resto non si intravede quale sia la ragione di continuare ancora a privilegiare un simile percorso ex officio finendo magari per annullare atti il cui annullamento stesso non è più necessario in via principale, altrimenti oggettivamente utile essendo solo ed invece una disapplicazione degli stessi, in quanto ormai solo considerabili come fonte di produzione di un danno ingiusto (o meno) per di più risarcibile solo per equivalente.

9 – Di talchè – a parere del Collegio – solo se fosse introdotta una specifica domanda risarcitoria, solo allora potrebbero ponderarsi i vizi prospettati, ma solo entro i testè dedotti limiti.

10 – Consegue da tali conclusivi assunti una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in quanto ed altrimenti il tenore della norma di cui all’art. 34, 3° c. del dec. lg.vo n. 104 del 2010 finirebbe coll’essere forzato in modo tale da consentire di reintrodurre – surrettiziamente – ancora la cd. pregiudiziale amministrativa fornendola anche di un particolare strumento insormontabile della libera volontà di parte attrice di prospettare solo una domanda risarcitoria, altresì così confliggendo con i ben noti arresti di specie della Suprema Corte di Cassazione.

11 – D’altro canto la detta conclusione, di solo rito, non anticipa – invece – ostacoli insormontabili o non definisce l’assenza dei medesimi non qualificando, in questa sede innaturale ed in nessun modo per l’aspetto risarcitorio i presupposti comportamentali della PA.

In tale modo – invece – si consegna detto residuale profilo alla sua sede effettivamente naturale quando la stessa sarà tale al seguito di una specifica domanda di parte attrice stessa.

11.1 – Del resto non diversamente potrebbe potersi spiegare il 2° alinea del 3° c. dell’art. 30 del più volte citato decreto legislativo n. 104 del 2010, là ove si impongono al Giudice particolari considerazioni con riguardo alla ponderazione dello spessore del lamentato danno in relazione all’essere o meno stati attivati tutti gli strumenti utili di tutela: peraltro in tale modo solo apparentemente confliggendo con quell’orientamento della S.C. (a volte condiviso anche dal CdS) che esclude un concorso di colpa nella produzione del danno stesso qualora sia mancato l’utilizzo di tali medesimi strumenti di tutela.

12 – E dunque ed in conclusione sembra più ragionevole e più consono ai nuovi dettami processuali qui non indagare, sulla sussistenza di un interesse alla decisione nel limiti descritti, proprio perché non v’è sollecitazione formale di colei che ancor detiene il relativo interesse medesimo: diversamente correndo il rischio di dar luogo ad una indagine extra petita.

12.1 – D’altra parte quanto testè concluso non pare pregiudicare che i vizi qui dedotti non possano altrimenti essere ponderati e discussi nei modi e nei termini già indicati: pur anche in ragione di altre (magari perchè non qui ancora allegate) ulteriori fonti probatorie di parte ricorrente: pur ancora veicolabili proprio nell’ambito di una domanda di carattere risarcitorio essa stessa nuova ed ancora in termini.

13 – Va inoltre osservato – anche se il relativo aspetto non pare determinante ma peraltro indicativo – che la difesa della parte ricorrente non si è presentata in udienza.

14 – Infine si può rilevare che concludendo nel modo indicato non si pregiudica nemmeno la ponderazione di quale potrebbe essere, lo spessore del relativo danno, che resta privo di qualsiasi limitazione processuale (art. 30, 3° c., 2° alinea, del dec. lg.vo n. 104 del 2010).

15 – La particolarità della decisione e la relativa novità della questione, consigliano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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