Sezione prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 863/2008, proposto da ING. Mario ANDRETTA e da ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Cagliari, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto introduttivo, dagli avvocati Anna Grazia Grimaldi e Massimo Lai, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Cagliari, via Alagon n. 1;
contro
– il Comune di Nuoro, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
– DAGA ing. Salvatore, non costituitosi in giudizio;
per l’ annullamento
della determinazione n. 2570 del 17/9/2008, con la quale il responsabile del settore manutenzioni e ambiente del comune di Nuoro ha disposto “di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di direzione dei lavori relativi all’appalto denominato
e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota del 17/9/2008, con la quale il Comune di Nuoro ha trasmesso all’ingegnere Andretta la determinazione di non aggiudicazione .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la domanda cautelare depositata, previa notifica, il 9/12/2008;
visti gli atti depositati dalla difesa dei ricorrenti il 9 gennaio 2009;
nessuno costituitosi per le controparti;
designato relatore il consigliere Grazia Flaim;
uditi alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 gli avvocati Grimaldi e Lai;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 3/11/2008 e depositato il successivo 12/11, l’ing. Mario ANDRETTA e l’ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Cagliari, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 51 e seguenti del regio decreto n. 2537/1925 – errore di fatto e sui presupposti;
2) errore di fatto sui presupposti – eccesso di potere per difetto d’istruttoria – carenza e difetto di motivazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra differenti atti – violazione del principio di buon andamento – violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del disciplinare di gara – violazione del legittimo affidamento – manifesta ingiustizia – violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990 e successive modificazioni.
L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio e neppure il controinteressato.
Successivamente le parti ricorrenti hanno notificato istanza cautelare, depositata il 9 dicembre 2008, sulla base di fatti nuovi conosciuti, che avrebbero arrecato un grave danno al ricorrente ing. Andretta.
Parte ricorrente ha, poi, depositato in giudizio il 9 gennaio 2009 nuovi atti adottati dall’amministrazione comunale (revoca del provvedimento impugnato; aggiudicazione definitiva dell’incarico in favore del ricorrente, convenzione di incarico), con conseguente dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, con la richiesta di spese di giudizio.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione, in forma semplificata, in applicazione dell’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
DIRITTO
Il caso può essere risolto “in forma semplificata”, in applicazione dell’art. 9 della L. n. 205 del 21.7.2000.
L’Amministrazione è intervenuta in autotutela, soddisfacendo le richieste di parte ricorrente mediante revoca del provvedimento impugnato e conferimento dell’incarico all’ingegner Andreatta.
E’ dunque cessata la materia del contendere.
Ai fini delle spese di giudizio va apprezzata la decisione del Comune di risolvere la questione in via stragiudiziale, agendo in modo satisfattorio e in tempi rapidi.
Le spese, da compensarsi verso il contro interessato, vengono invece postea a carico del Comune, ma liquidate, come in dispositivo, in modo contenuto, proprio in considerazione della condotta dell’amministrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione prima
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.
Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in euro 1000, oltre accessori di legge, nonché oltre quanto versato per il contributo unificato (euro 2000), vanno poste a carico del Comune di Nuoro. Possono compensarsi, invece, nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, con l’intervento dei signori Magistrati:
– Paolo Numerico – Presidente;
– Silvio Ignazio Silvestri – Consigliere;
– Grazia Flaim – Primo Referendario, estensore.
Depositata in Segreteria il: 31/01/2009
Il Segretario Generale f.f.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it