T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 337 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti espongono di essere proprietari dei mappali 804, 807 e 814 del catasto del Comune di Scanzorosciate, per un’estensione di 1400 metri ed una capacità volumetrica di complessivi 2296 mc in ragione del previgente piano regolatore che attribuiva agli stessi la destinazione residenziale B5.

Con l’adozione delle deliberazioni censurate il Comune ha, però, integralmente frustrato le aspettative dei proprietari, mantenendo, anche dopo la presentazione delle osservazioni da parte di quest’ultimi, quasi totalmente la nuova previsione a "verde privato".

I provvedimenti che hanno condotto a tale risultato sono stati impugnati dai proprietari deducendo, con il ricorso in esame, violazione dell’art. 7 della legge 11 agosto 1942, n. 1150, omessa comparazione degli interessi, anche in relazione al legittimo affidamento ingenerato, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza e contraddittorietà della motivazione, anche in considerazione del fatto che la zona in questione è completamente urbanizzata.

Peraltro, sostengono i ricorrenti, secondo l’art. 63 delle N.T.A. in itinere, la destinazione a "giardini privati e verde privato vincolato" presupporrebbe l’individuazione di zone di "particolare interesse ambientale e paesaggistico" per la presenza di un patrimonio arboreo e vegetazione di tal pregio da giustificare un vincolo di conservazione: caratteristiche che la proprietà in questione non presenterebbe, con la conseguenza che difetterebbero i presupposti fattuali e normativi legittimanti la mutata destinazione urbanistica.

Per quanto attiene alla carenza ed incongruità della motivazione essa sarebbe resa ancora più evidente dal parziale accoglimento delle osservazioni dei proprietari che, pur restituendo in parte la destinazione edificabile, preclude comunque l’utilizzazione edificatoria dell’area. Risulta, quindi, chiaro, secondo parte ricorrente, come lo scopo perseguito non sia quello della conservazione del patrimonio vegetazionale ed arboreo, bensì l’esclusione di ogni edificazione, strumentalmente ricollegata alla situazione di pendenza del terreno considerato.

Il giorno 9 febbraio 2011 parte ricorrente ha anticipato, a mezzo fax, la dichiarazione inserita a verbale nel corso della pubblica udienza, afferente la cessata materia del contendere.

Con tale precisazione, la causa, su conforme richiesta di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’area oggetto del ricorso, la cui possibilità edificatoria è stata esclusa, essendo la stessa caratterizzata da una forte acclività (come risulta dallo studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale), risulta essere destinata a verde privato anche nel nuovo PGT, approvato definitivamente nel 2009 e pubblicato il 27 gennaio 2010.

Un tanto appare necessario precisare al fine di escludere che nella fattispecie si possa effettivamente ravvisare una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nel ricorso, infatti, i ricorrenti lamentano una non corretta comparazione degli interessi contrapposti, in conseguenza della quale è stata esclusa la possibilità edificatoria della proprietà degli stessi, assoggettandola alle previsioni dell’art. 63 delle N.T.A..

La contestazione destinazione è stata, però, impressa all’area anche in occasione dell’adozione ed approvazione del successivo strumento urbanistico generale, con la conseguenza che ciò non può in alcun modo essere ritenuto satisfattivo delle pretese fatte valere in giudizio dai ricorrenti.

Se ne deve inferire che la dichiarazione prodotta dia erroneamente conto di una cessata materia del contendere, intendendo, invece, riferirsi ad una sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

Ciò precisato, al Collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che nulla deve essere disposto in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate, nonché la soccombenza virtuale dei ricorrenti per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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