Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 22/12/10 il Ministero della Giustizia trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata dall’Autorità giudiziaria albanese (la Procura del Distretto di Tirana) in procedimento penale per contrabbando di merci riguardante la società "Fricold sh.p.k." di (OMISSIS). Ipotizzata una consistente evasione fiscale relativa a merci fatturate dalle ditte italiane Corsaro & Lisco Ferroproflli Spa di (OMISSIS) e Frimer Commerciale Srl di (OMISSIS).

L’attività istruttoria richiesta all’autorità italiana era di acquisire i documenti utili all’inchiesta presso la dogana di Bari e di sentire come persone informate sui fatti gli amministratori o legali rappresentanti delle ditte fornitrici.

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Milano.

In materia di rogatorie dall’estero la S.C. interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1 bis). Nella specie la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Bari, nel cui distretto si trova una delle ditte interessate dall’indagine e la stessa dogana attraverso cui sono transitate le merci.
P.Q.M.

determina la competenza della Corte di Appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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