T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 336 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente espone di aver realizzato, sulla scorta di una concessione edilizia rilasciata dal Sindaco in esito ad un regolare procedimento a ciò preordinato e che ha visto anche la richiesta del deposito di documentazione integrativa, di una recinzione con pilastrini e pannelli in cemento.

L’1 agosto 1997 i sig.ri S. venivano convocati dal Comune per comunicazioni relative alla recinzione suddetta. In riscontro alla convocazione i sig.ri S. comunicavano di aver già completato i relativi lavori, ma il successivo 6 agosto 1997 il Sindaco, con ordinanza n. 246, disponeva, i fini cautelari, la immediata sospensione dei lavori.

Nonostante la nota con cui i ricorrenti, per mezzo del proprio legale, contestavano la legittimità di tale provvedimento, il Sindaco, con ordinanza n. 259 del 10 settembre 1997, revocava la propria precedente statuizione, stabilendo che la sospensione dei lavori fosse limitata alla sola recinzione.

A tale provvedimento faceva seguito l’ordinanza n. 270 con cui il funzionario responsabile del settore edilizia annullava, in parte qua (e cioè nella parte con cui assentiva la realizzazione della recinzione) la concessione edilizia.

Ritenendo tale provvedimento illegittimo, i sig.ri S. hanno proposto il ricorso in esame, affidato alle seguenti censure:

1. incompetenza dell’organo che ha emanato l’ordinanza di annullamento e contraddittorietà con precedenti provvedimenti;

2. eccesso di potere per carenza di motivazione in ordine alla esistenza di uno specifico interesse pubblico all’annullamento del provvedimento;

3. eccesso di potere per insufficiente, errata, contraddittoria motivazione ed errata applicazione dell’art. 16 delle N.T. del PRG allora vigente. La proprietà dei ricorrenti non confinerebbe con proprietà pubblica, bensì con proprietà privata, tant’è che lo stesso Comune ha restituito le somme corrisposte dai ricorrenti per l’occupazione di suolo pubblico pretesa in fase di esecuzione dei lavori relativi alla recinzione;

4. eccesso di potere e violazione di legge in ordine all’osservanza delle norme sul procedimento, in quanto l’ordinanza impugnata fa riferimento ad una relazione del 22 settembre 1997 che viene indicata come allegata, ma non è mai stata comunicata ai ricorrenti.

Nulla di specifico viene dedotto nella costituzione del Comune, meramente formale, mentre i ricorrenti hanno ribadito quanto già precedentemente rappresentato nella memoria depositata in vista della pubblica udienza, nel corso della quale la causa, su conforme richiesta dei procuratori, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita positivo apprezzamento.

Non può trovare accoglimento la prima censura dedotta.

Il provvedimento censurato non rappresenta un provvedimento di secondo grado equiparabile alla revoca, la quale, in effetti, dovrebbe provenire dallo stesso organo che ha adottato il provvedimento originario. Al contrario si tratta di un provvedimento sanzionatorio, adottato dal competente dirigente, nell’esercizio del potere di vigilanza ad esso attribuito dal combinato disposto tra le previsioni della legge n. 47/85 e il principio della separazione fra politica e gestione di cui al testo unico degli enti locali.

Lo stesso provvedimento evidenzia, infatti, come si tratti di un annullamento dovuto al successivo accertamento della violazione dell’allora vigente normativa disciplinante l’attività edilizia.

Ciò precisato, a nulla rileva il fatto che l’opera fosse già stata realizzata al momento della notifica del provvedimento censurato. A prescindere dalla circostanza per cui la stessa parte ricorrente avrebbe indotto in errore l’Amministrazione omettendo, nella propria domanda, di rappresentare la reale situazione urbanistica dell’area interessata, l’avvenuta realizzazione della recinzione non può aver alcun effetto sanante della sua non conformità alla legge, ancorchè quest’ultima fosse stata temporaneamente affermata dalla precedente concessione edilizia annullata in parte qua.

È pur vero che nel caso di specie non viene data una compiuta rappresentazione dell’interesse pubblico sotteso all’annullamento, ma l’esistenza e prevalenza di quest’ultimo sembra doversi dedurre direttamente dall’esistenza di una disposizione regolamentare che impone il divieto di determinate tipologie di recinzioni in corrispondenza con il confine di aree destinate a servizio pubblico.

Ne discende il rigetto della seconda doglianza, né miglior sorte merita la terza, atteso che ciò che risulta essere determinante, ai fini dell’applicazione dell’art. 16 ultimo comma delle N.T.A. del P.R.G. che disciplina le recinzioni "lungo le strade, gli spazi pubblici e nella corrispondente fascia di metri 5,00 all’interno dei lotti" non è la proprietà pubblica o privata dei fondi, bensì la destinazione urbanistica degli stessi.

Nel caso di specie l’area confinante, ancorché non ancora di proprietà pubblica, è però destinata dallo strumento urbanistico a servizio pubblico e rappresenta parte delle aree che debbono essere cedute al Comune nell’ambito di un piano di lottizzazione. La mera circostanza di fatto che, al tempo, la proprietà non fosse ancora acquisita dal Comune appare, in concreto, irrilevante, dovendosi dare prevalenza alla destinazione dell’area.

Né può ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo per effetto della mancata allegazione degli atti ivi richiamati alla copia del medesimo notificata ai ricorrenti. La sola indicazione degli estremi del provvedimento appare sufficiente ad integrare un’adeguata motivazione per relationem, fermo restando il diritto del destinatario del provvedimento ad esercitare il diritto di accesso per conoscere il preciso contenuto dell’atto richiamato.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso il lungo lasso di tempo intercorso dall’instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *