T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 335 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la società M., nella propria qualità di operatore del settore smaltimento rifiuti operante nel territorio di riferimento del Comune di Brembate, avente interesse alla partecipazione alla gara pubblica che il Comune avrebbe dovuto bandire per gestire il servizio, ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco ha ordinato a Cogeme – soggetto che fino a quel momento aveva gestito il servizio per conto di E., affidataria diretta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – di continuare la propria attività fino al 31 marzo 2009 e comunque fino alla conclusione del procedimento di richiesta del parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ciò è la conseguenza della decisione del Comune intimato di aderire, a seguito della naturale scadenza del contratto in essere con E. s.p.a. al 31 dicembre 2008, alla costituzione della società U. s.p.a. per poter procedere all’affidamento diretto del servizio di igiene urbana a suddetto soggetto.

A tal fine lo stesso Comune ha chiesto, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, della legge n. 133/2008, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato circa la possibilità di affidamento diretto del servizio di igiene urbana alla suddetta società U. s.p.a..

Nonostante il 7 luglio 2009 l’Autorità competente avesse espresso il proprio parere negativo (ancorchè nello specifico diretto ad altro Comune) rispetto alla possibilità di considerare legittimo l’affidamento in house del servizio a favore di un soggetto quale U. s.p.a., che presenta caratteristiche imprenditoriali troppo spiccate per poter essere qualificata emanazione di enti pubblici e comunque detiene il controllo di società che già sono affidatarie di servizi pubblici, il Comune ha disposto la prosecuzione del servizio da parte del gestore uscente fino al 4 ottobre 2009 e "comunque fino alla risposta dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Ritenendo che l’ulteriore proroga del servizio a favore di Cogeme sia illegittima, la M. s.p.a. ha notificato il ricorso avverso tale provvedimento, deducendo:

1. violazione dell’art. 23 bis della legge n. 133/2008: nel caso di specie mancherebbero i presupposti per poter procedere all’affidamento in house del servizio di igiene urbana, in particolare considerato che non risulta essere stata condotta alcuna significativa ricerca di mercato sul punto e non è stato dimostrato che l’in house rappresenti l’unica alternativa perseguibile;

2. violazione dell’art. 50 del d. lgs. 267/00. Secondo parte ricorrente, dissolto il dubbio circa la possibilità di affidamento in house nei confronti della società U. s.p.a., non vi sarebbe più alcun elemento di imprevedibilità che giustificherebbe uno strumento eccezionale come l’ordinanza cui si è fatto ricorso nel caso di specie. Nel provvedimento d’urgenza, inoltre, non sarebbe possibile ravvisare alcun riferimento alla futura pubblicazione di una gara aperta, nelle more della quale il Comune avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, invitando almeno tre operatori.

Infine l’affidamento del servizio a Cogeme sarebbe incoerente, attesa la precedente manifestazione di volontà di recedere dal rapporto con E., dante causa di Cogeme;

3. violazione dell’art. 212 del codice dell’ambiente e dell’art. 49 del codice dei contratti. La società E. non può, secondo parte ricorrente, eseguire direttamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in quanto deve avvalersi, a tal fine, della qualificazione posseduta da Cogeme. Per poter prestare il servizio di smaltimento rifiuti a favore di un ente pubblico, l’impresa dovrebbe possedere direttamente le prescritte autorizzazioni, non ammettendo, la specifica disciplina, che il possesso dell’autorizzazione allo svolgimento della specifica attività di smaltimento rifiuti possa essere ceduta a soggetti diversi.

Si è costituita in giudizio dapprima la controinteressata, insistendo per il rigetto del ricorso, posta l’inapplicabilità dell’art. 23 bis del d. l. 112/08 nel caso di affidamento transitorio di un servizio mediante ordinanza contingibile ed urgente.

Sarebbe del tutto legittimo, inoltre, il ricorso al potere extra ordinem nel caso di specie, in cui non vi era possibilità di altro strumento per garantire la continuità del servizio, posto che, in attesa di verificare la possibilità del ricorso all’inhouse nessuna procedura d’appalto sarebbe stata sufficientemente veloce per garantire la continuità del servizio.

Con riferimento alla dedotta carenza di requisiti in capo ad E., questa ha chiarito come da anni il servizio sia gestito dalla stessa mediante l’avvalimento, che, lungi dall’integrare un’ipotesi di "trasferimento" di autorizzazioni, consente di porre in essere il servizio avvalendosi delle maestranze, dei mezzi e delle autorizzazioni di Cogeme s.p.a., come garantito dal contratto d’appalto stipulato tra le due parti.

Analoghe difese sono state spiegate dal Comune che, peraltro, ha attestato di non aver provveduto, in sede di affidamento del servizio temporaneo, ad alcuna specifica verifica del possesso dei requisiti in capo ad E., già precedente affidataria.

Per quanto attiene alle altre censure, il provvedimento adottato sarebbe pienamente rispettoso del disposto normativo di cui all’art. 50 del d. lgs. 267/2000, nel suo significato come elaborato, proprio con riferimento alla gestione dei rifiuti, nell’ordinanza di questo Tribunale n. 91/2009. Ciò anche in considerazione del fatto che, a parere dell’Amministrazione, nessun altro strumento avrebbe consentito di risolvere tempestivamente il problema della necessità di garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Né la scelta dell’affidamento a favore di E. sarebbe illogica, come sostenuto, invece, in ricorso, posto che l’offerta della stessa risulta essere stata la più economica. Inoltre il Comune non avrebbe omesso la pubblicazione di una gara pubblica, come invece asserito nel ricorso: già il 25 agosto 2009, infatti, la Giunta comunale (deliberazione n. 84) ha disposto che, nelle more della definizione della problematica, fosse predisposto l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica del servizio di igiene urbana, con decorrenza dal 1 gennaio 2010.

In vista della pubblica udienza, il Comune ha depositato un’ulteriore memoria, evidenziando come, con determinazione n. 555 del 22 ottobre 2009, ha approvato il bando di gara che ha condotto all’affidamento in via definitiva del servizio, per un periodo di cinque anni, con determinazione n. 29 del 14 gennaio 2010, a favore della ditta Bergamelli Martino & Mario s.r.l..

Tutto quanto rappresentato dimostrerebbe la buona fede e correttezza della condotta tenuta dal Comune, il quale, ribadito quanto già precedentemente eccepito, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Negli stessi termini si pone anche la memoria da ultimo prodotta da E., mentre nessuna replica è stata depositata da parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Nel caso di specie si controverte della legittimità dell’affidamento temporaneo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore della controinteressata, mediante il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente.

Proprio l’incontestata ed incontestabile circostanza per cui il Comune ha disposto il suddetto affidamento per far fronte all’improvvisa situazione di vuoto venutasi a creare in ragione della ravvisata scadenza naturale dell’affidamento ad E., nonchè della riscontrata impossibilità di procedere alla costituzione di una nuova società in house cui affidare in via diretta la gestione del servizio, rende palese come risulti improprio il riferimento all’art. 23 bis del d. l. 133/2008 di cui parte ricorrente deduce la violazione.

Tale norma regola l’ipotesi di affidamento "ordinario" del servizio; è cioè destinata ad orientare l’ente pubblico nella scelta del possibile strumento attraverso cui gestire il servizio pubblico, mentre nel caso di specie il Comune si trovava di fronte alla necessità di assicurare la continuità del servizio.

Quest’obiettivo non poteva essere perseguito che con l’unico strumento a disposizione dell’Amministrazione e cioè il ricorso ad un’ordinanza contingibile ed urgente che imponesse al gestore uscente la continuazione del servizio per il lasso di tempo necessario ad individuare un nuovo gestore nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia e, quindi, in questo caso, effettivamente, anche dell’art. 23 bis citato.

Circa la legittimità del ricorso al potere extra ordinem di cui all’art. 50 del d. lgs. 267/00, questo Collegio ritiene che nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti a tal fine previsti dalla norma ed in particolare la necessità di fare fronte ad una situazione d’urgenza e per il tempo strettamente necessario ad adottare i provvedimenti tipici idonei a superare la stessa.

Il comportamento del Comune, al di là dell’adozione dello specifico provvedimento appare, quindi, conforme ai principi di buona amministrazione, anche in considerazione del fatto che lo stesso ha tempestivamente provveduto a bandire una gara pubblica per l’affidamento del servizio.

Per quanto attiene, infine, alla mancanza dei requisiti per l’espletamento del servizio in capo ad E. s.p.a., si ritiene che nel caso di specie si sia in presenza di un’ipotesi di avvalimento, sorretta, nel rapporto sottostante, da un contratto di appalto, che legittimamente consente alla suddetta società di avvalersi, per la gestione del servizio, dei requisiti propri della Cogeme s.p.a., oltre che del suo personale e dei suoi mezzi.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 a favore di ciascuna parte resistente (per un totale di 4.000,00 Euro), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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