Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8624 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 24.3.2006 è stato notificato ad A.A. un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata l’8.2.2005), che ha accolto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 825/08/2001, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 2.9.1988 (così si dice in ricorso ma l’indicazione è certamente frutto di errore materiale) con cui era stato richiesto il pagamento della somma di L. 2.297.029.000 a titolo di IRPEF relativa al 1991.

Il 17 maggio 2006 è stato notificato al Ministero ed all’Agenzia ricorrenti il controricorso del contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 10.12.2010, in cui il PG ha concluso per V accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con la menzionata cartella di pagamento l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia (a seguito di avviso di accertamento notificato all’ A. il 15.12.1997 per la rettifica ai fini IRPEF della dichiarazione relativa all’anno 1991 ed il conseguente accertamento di un reddito di partecipazione pari a L. 4.602.680.000, in aumento rispetto al dichiarato pari a L. 33.568.000, oltre ad irrogazione delle connesse sanzioni) aveva preteso il pagamento della indicata somma, sull’assunto che ricorressero i presupposti previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, per l’emissione del ruolo straordinario avente ad oggetto l’intero credito derivante dall’avviso suddetto.

Il contribuente, che aveva eccepito l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione, era risultato soccombente in primo grado, ma era poi rimasto vittorioso in appello, ottenendo l’annullamento dell’iscrizione a ruolo straordinario.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata con preliminare riferimento all’eccezione d’inammissibilità dell’appello per decorrenza dei termini di impugnazione, eccezione che è rimasta respinta alla luce della sospensione dei detti termini ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e – nel merito – sulla base della ritenuta carenza di motivazione del provvedimento con riguardo al presupposto del periculum in mora.

4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico (ma complesso) motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di circa Euro 2.300.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese de presente giudizio di cassazione.

6. Il motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

La parte ricorrente assume che, in ragione della predetta norma di legge, la sospensione dei termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado operava solo "per i giudizi condonabili", tra i quali non avrebbe potuto ricomprendersi quello qui in esame poichè non avente ad oggetto un atto impositivo del genere di quelli previsti dal dell’art. 16, comma 3, ma un "atto di mera riscossione". Infatti, il ruolo straordinario era stato emesso solo per ottenere la riscossione di somme dovute in base ad un pregresso avviso di accertamento, tanto che il ricorso avverso la conseguente cartella di pagamento era stato fondato su vizi propri dell’atto, non potendo dare luogo a controversie afferenti la pretesa impositiva. Avrebbe dovuto conseguirne, secondo la parte ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, perchè tardivo.

Il motivo è infondato.

E’ pacifico, infatti, per quanto si desume dalla sentenza qui impugnata, che il ruolo straordinario è stato adottato in presenza di accertamento non definitivo (sulla supposizione di un fondato pericolo per la riscossione), e perciò in deroga al regime delle iscrizioni a titolo provvisorio del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, nonchè in deroga alla previsione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 68, che disciplina l’ipotesi del "pagamento del tributo in pendenza del processo".

Pertanto la controversia oggetto della decisione gravata, per quanto relativa all’impugnazione di una cartella esattoriale, deve ritenersi "definibile", ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 ("si intende…..per lite pendente, quella in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato"), atteso che la pretesa erariale contenuta nella stessa, siccome concernente il pagamento del tributo in base ad accertamento "non ancora definitivo" ovvero "in pendenza del processo", appare fondata su di un titolo giuridico eminentemente provvisorio e contiene, comunque, una richiesta condizionata per legge all’esito di un distinto giudizio di merito.

Quest’ultimo, proprio perchè avente ad oggetto una pretesa dell’erario ulteriore rispetto a quella dichiarata, ben poteva essere definito dal contribuente in base alle disposizioni della richiamata L. n. 289 del 2002, e la relativa definizione avrebbe avuto il risultato di produrre naturaliter i suoi effetti direttamente sulla pretesa oggetto della cartella esattoriale, estinguendola. L’indubbia definibilità, ex art. 16 predetto, della pretesa erariale contenuta negli avvisi di rettifica, insomma, riflette i suoi effetti anche sulla richiesta provvisoria contenuta nella cartella, perchè indirettamente fondata sugli stessi avvisi sub iudice, e rende quindi definibile, per conseguente riflesso, anche la controversia relativa all’impugnazione di detta cartella.

Non è in contraddizione con simili conclusioni il principio di diritto enunciato da Cass. sez. trib. 13.6.2005 n. 12669 (valorizzata dalla parte ricorrente), perchè relativo a fattispecie sostanzialmente diversa da quella qui in esame, ivi vertendosi in tema di avviso di liquidazione emesso dall’ Ufficio del registro in base alla volontà espressa dalle parti di avvalersi de sistema automatico di valutazione di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12, atto con il quale l’Amministrazione effettivamente svolge un’attività meramente liquidatoria. In simile fattispecie manca effettivamente una controversia in ordine al potere impositivo ed alla pretesa tributaria dell’Ufficio, poichè entrambi sono espressamente riconosciuti dal contribuente proprio con l’esplicita richiesta di applicazione dell’art. 12, e la contestazione ha riguardo solo alla modalità di quantificazione dell’imposta, esteriorizzata dall’Ufficio attraverso un provvedimento cui non può che essere riconosciuta la natura di mero atto di liquidazione e non di atto di imposizione.

In termini sostanzialmente analoghi agli argomenti qui accolti si sono già pronunciate anche Cassazione civile, sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1604 e Cassazione civile, sez. trib., 31 luglio 2009, n. 17828, che non ci sarebbe motivo alcuno per smentire.

Il termine concesso all’ A. per proporre appello contro la sentenza della Commissione Provinciale, pertanto, doveva ritenersi sospeso della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, sicchè correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto di disattendere l’eccezione di inammissibilità.

La regolazione delle spese di lite di questo grado è informata al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e compensa le spese ad esso relative; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Condanna l’Agenzia ricorrente a rifondere all’ A. le spese del presente grado, liquidate in Euro 12.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per onorario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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