Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7517 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 settembre 2010, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ufficio del giudice delle indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, dichiarava ex art. 22 c.p.p., la propria incompetenza territoriale a conoscere del procedimento a carico di T.N. e D.P., accusati di quattro reati di cui agli artt. 624 bis e 625 c.p., risultati commessi in (OMISSIS), a carico ancora di D.P., in concorso con D.N., accusati di cinque reati di cui agli artt. 624 bis e 625 c.p., commessi in diverse località della Campania, quindi a carico di D.N. per il reato di ricettazione commesso a (OMISSIS), a carico di N.C. per il reato di ricettazione commessa in (OMISSIS) ed infine a carico di J.P. e S.Z., per un episodio di furto aggravato, commesso in (OMISSIS). Il gup opinava nel senso che tutti i reati in contestazione erano connessi tra loro, in quanto posti in essere in esecuzione di un disegno unico criminoso, così da rendere applicabili gli artt. 12 e 16 c.p.p.; il primo fra i reati contestati, tutti di pari gravità, risultava commesso il (OMISSIS), provincia di (OMISSIS), con il che trasmetteva gli atti al Pm presso il Tribunale di Benevento, per competenza; il pm chiedeva al gip presso il tribunale di Benevento di applicare l’art. 27 c.p.p., e di provvedere alla nuova emissione di misura cautelare a carico degli imputati.

2. Con ordinanza del 9 ottobre 2010, il gip del Tribunale di Benevento, dopo aver emesso misure custodiali nei confronti dei soli imputati D.N. e D.P., sollevava conflitto negativo di competenza, in relazione ai reati di cui ai capi f, g, h, i, j, k, l disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte: veniva osservato che – contrariamente a quanto assunto dal gip dichiaratosi incompetente- non sussiste connessione tra i reati in contestazione, o meglio tra i gruppi di reati in contestazione, visto che il medesimo disegno criminoso presuppone che gli imputati siano gli stessi e che la continuazione non è ravvisabile tra reati commessi da soggetti diversi ; veniva aggiunto che neppure la parziale identità di soggetti imputati si presta a spostare la competenza, poichè la connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b), opera solo in riferimento a fattispecie monosoggettiva, o a fattispecie concorsuale, in cui l’identità del disegno sia comune a tutti i compartecipi. Con il che secondo il gip di Benevento, N. C. deve essere giudicato per il reato di ricettazione presso il Tribunale di Napoli, D.P. e T.N. devono essere giudicati presso il Tribunale di Nocera Inferiore per i fatti sub f, g, h, i, mentre J.P. e S.Z., per il reato sub I), devono essere giudicati dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere; di conseguenza veniva rilevato conflitto, ex art. 30 c.p.p..
Motivi della decisione

Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione su una cospicua parte dei reati in contestazione nel presente processo, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cp.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto non ricorre quanto alla competenza a giudicare sui reati di cui ai capi a), b), c), d), e), j) delazione ai quali il gup di Benevento riconosce la propria competenza per territorio. Ricorre invece in riferimento agli altri reati, pei quali si deve convenire con il giudice remittente che non è apprezzabile alcun profilo di connessione, se non di natura soggettiva quanto a D. P.. Ma pur a fronte di questa realtà, è principio pacifico che la utilità di un simultaneus processus per quest’ultimo non possa prevalere sul diritto del coimputato T.N. a non essere sottratto dal suo giudice naturale, che è il Tribunale di Nocera Inferiore. Nessuna ragione poi ricorre, – poichè ancora alcun profilo di cui all’art. 12 c.p.p., è ravvisabile -, per sottrarre al giudice naturale, quale è il Tribunale di Napoli, il processo per il reato sub k) contestato a N.C., per sottrarre i reati sub f, g, h, i, contestati a D.P. e T.N. al loro giudice naturale,che è il Tribunale di Nocera Inferiore (sul cui territorio fu commesso il primo reato), nè vi è ragione per sottrarre al giudice naturale, che è il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il processo sub I), a carico di J.P. e S.Z..

E’ bene ricordare che è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12 c.p.p., solo se l’episodio in continuazione riguardi lo stesso, o gli stessi imputati (in ultimo Cass. 28.5.2009, n. 24583), con il che è evidente come nelle ipotesi da ultimo citate, difetti il requisito della identità di tutti i compartecipi.

Alla stregua di questi principi, il conflitto va risolto nel senso proposto dal giudice del Tribunale di Benevento: per il fatto sub k), ascritto a N.C., gli atti vanno trasmessi al tribunale di Napoli ; per i fatti sub f, g, h, i, ascritti a D.P. e a T.N., gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Nocera Inferiore mentre per il reato sub I), ascritto a J. P. e a S.Z., gli atti vanno trasmessi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in relazione al reato sub K).

Dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in relazione ai reati sub f),g),h) i).

Dichiara la competenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in relazione al reato sub L).

Dispone che gli atti siano trasmessi ai suddetti Tribunali, per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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