T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 567 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con il quale l’Amministrazione ha disposto la cessazione dell’attività della ricorrente a far data dal 20 marzo 1997;

che l’attività in questione è cessata facendo venir meno l’interesse di C.R.R.F. S.r.l. al ricorso;

Ritenuto:

che il ricorso, come richiesto dalla stessa ricorrente con atto del 29 novembre 2010, deve essere dichiarato improcedibile ex art. 35 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese, come richiesto congiuntamente dalle parti, restano tra di loro compensate;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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