T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 562 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando pubblicato l’11.9.09 la Provincia di Sondrio indiceva una "procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla s.s. 38 dello Stelvio – lotto VI – variante di S. Lucia"; per un valore a base d’asta di Euro 30.840.194,72 da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il disciplinare di gara, al punto 3.1 lett. b), prevedeva, a pena di esclusione, la localizzazione della cabina di trasformazione elettrica all’interno del sito identificato dal foglio 10, mappale 397, del Comune di Valdisotto e la documentazione di gara, parte integrante del bando, comprendeva la planimetria del piano particellare di esproprio elaborato in scala 1:2000 e la planimetria del progetto su base aerofogrammetrica in scala 1:1500.

Nelle sedute del 4 e 8 marzo 2010 la Commissione di gara procedeva all’esame della documentazione amministrativa e, nelle sedute dell’8, 18, 19 e 24 marzo 2010 e 12 aprile 2010, allo scrutinio delle offerte tecniche che si concludeva con l’esclusione di 5 imprese per avere, in contrasto con il disciplinare, "proposto un tipo di variante obbligatoria relativa alla cabina di trasformazione elettrica di cui al disciplinare di gara parte prima… in contrasto con quanto disposto dal disciplinare stesso che stabilisce che…a pena di esclusione, è obbligatorio apportare al progetto definitivo le varianti con riferimento alla cabina di trasformazione elettrica; la soluzione da sviluppare è quella identificata dalla conferenza dei servizi di cui all’anzidetta D.G.R. n. VIII/006414 del 27 dicembre 2007 con la lettera "N" che prevede la localizzazione corrispondente al foglio 10, mappale 397 del Comune di Valdisotto" (verbale del 12 aprile 2010).

Nella seduta del 21 aprile 2010 venivano enunciati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e veniva aperta e valutata l’offerta economica e stilata, infine, la graduatoria definitiva che vedeva ai primi due posti le odierne controinteressate, I.V. e P.A.C. e, al terzo posto, la ricorrente.

Presa cognizione degli atti di gara in sede di accesso, quest’ultima, previa trasmissione alla Stazione appaltante dell’informativa ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 con atto del 26 luglio 2010, proponeva il presente ricorso, formulando un unico motivo con il quale deduceva che entrambe le controinteressate avrebbero localizzato la cabina di trasformazione elettrica al di fuori del mappale 397.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione provinciale e le due concorrenti prime classificate, opponendo l’infondatezza del ricorso.

I.V., con ricorso incidentale, contestava la legittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale, rilevando due profili dell’offerta da questa formulata in contrasto con prescrizioni di gara presidiate da espressa comminatoria di esclusione (punti VI.3 del Bando e 3.1, lett. b) del disciplinare che prescrivevano la realizzazione della cabina elettrica parzialmente interrata, nonché, punto 3.1.1 del disciplinare e art. 6 del capitolato, relativi alle modalità di smaltimento del materiale di risulta).

P.A.C., seconda classificata, si associava alle doglianze dirette a censurare la localizzazione della cabina elettrica di I.V. e, previa affermazione della conformità del proprio progetto alla disciplina di gara, chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della stessa.

Circa tale ultima domanda, la Provincia di Sondrio, con memoria depositata il 14 settembre 2010, ne eccepiva l’inammissibilità in quanto non proposta con autonomo ricorso ritualmente notificato. Con decreto presidenziale n. 857 del 2 agosto 2010 veniva concessa la sospensione dei provvedimenti impugnati.

All’esito della camera di consiglio del 15 settembre 2010, considerato che la disomogeneità dei documenti planimetrici posti a base di gara (riprodotti in scala diversa) impediva un agevole accertamento della localizzazione operata dai concorrenti, previa conferma della sospensione già disposta interinalmente, veniva ordinata una verificazione sul punto controverso, incaricando dell’incombente il Dirigente dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.

Preso atto del diniego opposto dal Funzionario incaricato che adduceva la propria incompetenza all’espletamento della verifica assegnata, veniva designato il Dirigente Provinciale dell’Agenzia del Territorio di Sondrio affinché procedesse alle operazioni del caso in contraddittorio con le parti.

Con relazione n. 4427 del 23 dicembre 2010, il Direttore, Ing. Daniele Musci, esponeva le proprie conclusioni, precisando che "sulla base della tavola piano particellare di progetto redatta dalla Provincia di Sondrio e delle tavole elaborati di progetto prodotte in sede di gara dai partecipanti in questione, le previsioni progettuali:

1) della I.V., C.V. S.r.l. e E.L. S.r.l. comportano la realizzazione della cabina elettrica a cavallo del lato ovest della particella 397 fg. 10, Comune di Valdisotto, con uno sconfinamento di circa m. 3,5. e che quindi in parte la cabina elettrica non insiste all’interno del ridetto mappale (397) (parte rossa allegato 6);

2) della P. S.p.A. comportano la realizzazione della cabina elettrica che insiste tutta all’interno del ridetto mappale (allegato 7);

3) della L. S.p.A. comportano la realizzazione della cabina elettrica che insiste tutta all’interno del ridetto mappale (allegato 8);"

Con memoria depositata il 7 gennaio 2011, la ricorrente, allegando l’incongruità dei criteri applicati dal verificatore, contestava l’attendibilità della relazione peritale limitatamente alla posizione della seconda classificata, chiedendo di disporre un supplemento di istruttoria.

Con memoria depositata il 7 gennaio 2011, I.V., eccepiva la carenza d’interesse di L. S.p.A. in quanto, essendosi classificata al terzo posto della graduatoria conclusiva, una volta accertata dal Verificatore la correttezza della soluzione progettuale della seconda classificata, non potrebbe in ogni caso conseguire l’aggiudicazione.

Ad analoghe conclusioni perveniva, con memoria depositata il 10 gennaio 2011, l’Amministrazione resistente.

All’esito della pubblica udienza del 26 gennaio 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio deve disattendere l’istanza avanzata in memoria dalla ricorrente tendente ad ottenere un supplemento d’istruttoria relativamente alle soluzioni progettuali di P.A.C..

Come riferito, infatti, dal Verificatore nella propria relazione, "in sede di contraddittorio le parti interessate hanno sostanzialmente riconosciuto corretta la metodologia adottata" ed in sede di osservazioni, lo stesso Geom. R.M., consulente di parte per la ricorrente, ha affermato espressamente che "ritiene che le operazioni svolte dal C.T.U. siano tecnicamente corrette".

Ne deriva che l’accertamento della situazione di fatto controversa sono da considerarsi incontroverse sul piano tecnico e dunque sufficienti ai fini del decidere.

In particolare, quanto al metodo utilizzato, deve sottolinearsi che il riferimento alle mappe catastali appare in ogni caso congruo alla luce del valore loro attribuito dall’art. 950 cod.civ., mentre, quanto alla loro rispondenza alla situazione di fatto, basta osservare che esse sono state fedelmente interpretate da due delle imprese partecipanti alla gara, tra le quali la ricorrente quanto all’inserimento della cabina elettrica all’interno del richiamato mappale.

Il ricorso principale deve essere a tale stregua dichiarato inammissibile per carenza di interesse. atteso che, secondo quanto emerso in sede di verificazione, la soluzione progettuale dell’impresa seconda classificata è stata riconosciuta conforme alla prescrizione del bando e del disciplinare, il che esclude che, quand’anche dovesse pervenirsi all’accoglimento del ricorso, alcuna utilità possa derivarne in capo a L. S.p.A. che otterrebbe unicamente un miglior posizionamento in graduatoria (nella specie, dal terzo al secondo posto) senza possibilità di conseguire l’aggiudicazione.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale in relazione al quale viene meno ogni interesse dell’aggiudicataria alla relativa definizione.

Inammissibile, infine, è la domanda proposta da P.A.C. con memoria non notificata diretta all’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di I.V. che, come puntualmente eccepito, doveva costituire oggetto di autonoma impugnazione.

Le spese di giudizio, in virtù di quanto suesposto, sono poste a carico della ricorrente nella misura di Euro 3.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A., da liquidarsi in favore della sola controinteressata P.A.C. e compensate relativamente alle altri parti del giudizio.

E’ posto a carico della ricorrente, altresì, il compenso del verificatore che si liquida, ex art. 12 del D.M 30.5.2002, in Euro 970,42.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:

dichiara inammissibile il ricorso principale;

dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese parzialmente a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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