T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 560 patente

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da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di sinistro stradale occorso in data 5 giugno 1994, determinato da una non corretta condotta di guida sanzionata, nell’occasione, ai sensi degli artt. 141, comma 8, e 145, comma 10, dell’allora vigente Codice della Strada, la ricorrente è stata sottoposta a procedimento penale per il reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, c.p. (omicidio colposo aggravato) che si concludeva, il 16 marzo 1995, con richiesta congiunta di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p. nella misura di mesi 6 di reclusione con sospensione della pena, ratificata dal G.I.P. con sentenza n. 862/1995.

A distanza di oltre due anni, con il provvedimento in epigrafe, la Prefettura di Milano, ha decretato, ex art. 223, comma 2, del C. di S., la sospensione della patente della ricorrente, disponendo la sottoposizione dell’interessata a visita di accertamento dei requisiti psicofisici e ad esame per la verifica dell’idoneità alla guida.

Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato il decreto citato rilevando:

1. la violazione dell’art. 223 del D.Lgs. n. 285/1992, atteso che la misura è stata adottata oltre ogni ragionevole dilazione, nonché travisamento di fatto quanto alla ritenuta responsabilità della ricorrente nella determinazione dell’evento mortale;

2. il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta per aver basato l’impugnato provvedimento su "fondati elementi di un evidente responsabilità" che, si afferma, non potrebbero essere desunti dalla sentenza resa ex art. 444 e ss. c.p.c.;

3. eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica per aver adottato una misura sanzionatoria nell’esercizio del potere cautelare;

4. difetto di motivazione relativamente alla sottoposizione della ricorrente a visita e accertamenti di idoneità;

5. la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 14 marzo 1997 è stata accolta l’istanza di sospensione "rilevato che pare interdetta l’adozione di un provvedimento di natura eminentemente cautelare, una volta che la situazione di fatto sia stata compiutamente accertata (con decisione ex art. 444 c.p.p.).

All’esito della pubblica udienza del 9 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art. 223 del D.Lgs. n. 285/1998, rubricato "ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato" prescriveva che "nelle ipotesi di reato per le quali e" prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefetturaufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita" della patente di guida, fino ad un massimo di due anni (comma 1). Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3 (comma 2)".

La natura cautelare del potere attribuito dalla suddetta norma alla Prefettura esclude, infatti, che, successivamente alla definizione del procedimento penale, esso possa essere ulteriormente esercitato, atteso che la vicenda, così, come emergente dalla sentenza di condanna esige una misura, che tragga fondamento esclusivamente da quest’ultima e non già da una cognizione meramente sommaria, qual è quella possibile in via d’urgenza.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della particolarità della fattispecie all’esame del Collegio nell’odierno giudizio, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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