T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 558 Competenza e giurisdizione Assegno vitalizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha respinto l’istanza di concessione dei benefici riconosciuti, ai sensi della L. n. 791/1980, ai deportati presso campi di sterminio;

che l’art. 10 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656, "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra" (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre) stabilisce "ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214";

Ritenuto:

che, per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

che sussistono, tuttavia, in virtù della peculiarità della questione oggetto del giudizio, giuste ragioni per compensare le spese;

che va fatta applicazione nella specie del principio della traslatio iudicii, assegnando al ricorrente, a norma dell’art. 11, 2° comma del cod. proc. amm.vo, il termine di tre mesi dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere la causa davanti alla Corte dei Conti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Assegna al ricorrente il termine di tre mesi decorrente dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il processo davanti alla Corte dei Conti.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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