Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8611 dichiarazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente P.C. proponeva opposizione alla cartella di pagamento relativa all’imposta sui redditi imponibili del marito A.A. per l’anno 1995 che per quell’anno aveva presentato dichiarazione congiunta nonostante la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Roma in data (OMISSIS). Deduceva di non aver ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento. Si costituiva l’Amministrazione finanziaria che deduceva di aver notificato l’avviso di accertamento al coniuge della P..

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che rilevava come i coniugi avessero presentato dichiarazione congiunta anche per l’anno 1996.

La C.T.R. accoglieva il ricorso rilevando che nella fattispecie era ipotizzabile una separazione simulata.

Ricorre per cassazione P.C. affidandosi a quattro motivi di ricorso.

Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale deduce che la medesima cartella esattoriale per cui si controverte era stata impugnata dal coniuge separato A.A. con autonomo ricorso.

La C.T.P. di Roma aveva accolto il ricorso e la C.T.R. del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate con sentenza n. 90/32/08 passata in giudicato il 24 novembre 2009. La ricorrente allega copia della decisione invocata e chiede di giovarsi del giudicato favorevole all’altro coobbligato.
Motivi della decisione

La richiesta della ricorrente di cui alla citata memoria deve essere accolta. La C.T.R. del Lazio con la decisione n. 90/32/08 ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate osservando che l’Ufficio anche in sede di appello non ha fornito la prova della regolare notifica dell’avviso di accertamento effettuata ex art. 140 c.p.c..

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. 5^, 14696/2008 e 13605/2004) ritiene che la parte interessata è tenuta a dedurre tempestivamente il giudicato formatosi a favore del coobbligato solidale e in particolare che la deduzione può avvenire in sede di legittimità solo se tale giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito.

Quest’ultima ipotesi ricorre nel caso in esame.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo.

Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese processuali dell’intero giudizio anche in considerazione dell’infondatezza dell’impugnazione quanto alla pretesa violazione da parte del giudice di appello della disposizione di cui alla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Spese dell’intero giudizio compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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