T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 557 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che parte ricorrente, in esito ad avviso ex art. 9, comma 2, della L. n. 205/2000, ha inoltrato istanza di fissazione di udienza;

che, con atto depositato il 18 gennaio 2011, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione della causa;

Ritenuto:

che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

che, come da accordo fra le parti, le spese possono essere compensate;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *