Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che parte ricorrente, in esito ad avviso ex art. 9, comma 2, della L. n. 205/2000, ha inoltrato istanza di fissazione di udienza;
che, con atto depositato il 18 gennaio 2011, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione della causa;
Ritenuto:
che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
che, come da accordo fra le parti, le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
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