T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 556 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, con provvedimento della Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile di Mondragone, adottato in data 1 giugno 1993, è stato riconosciuto "invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa " nella misura del 46%".

Sulla base di detto esito, è stato inserito al n. 63 della graduatoria degli aventi diritto alla riserva "N" del Provveditorato agli Studi di Milano per il profilo di coordinatore amministrativo.

Sulla tale base, in data 11 settembre 1996, è stato chiamato a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di responsabile amministrativo presso la Direzione didattica di Segrate (riferito all’anno scolastico 1996/97, con scadenza il 31 agosto 1997, e successivamente risolto a far data dal 20 febbraio 1997).

In sede di accertamento della persistenza dello stato invalidante, la competente Commissione della USSL 38 di Milano, nella seduta del 7 ottobre 1996, aveva, infatti, rettificato il grado dell’invalidità riconosciuta al ricorrente riducendola al 40% e dunque a una soglia inferiore a quella minima richiesta ai fini dell’assunzione obbligatoria.

Con atto del 17 gennaio 1997, il ricorrente, ha impugnato detto giudizio innanzi il Ministero del Tesoro ex art. 1, comma 8, della L. n. 295/1990.

Il Provveditore agli Studi di Milano, preso atto dell’esito medico – legale acquisito, ha depennato l’interessato dall’elenco del personale ATA con diritto alla riserva "N" ed ha risolto il contratto già stipulato.

Con il presente ricorso, l’istante ha impugnato entrambi i provvedimenti, formulando un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 581 del D.Lgs. n. 297/1994, dell’art. 9, comma 1, della L. n. 638/1983 e dell’Ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha opposto l’infondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato alla stregua della disciplina vigente.

Nella camera di consiglio dell’8 aprile 1997, è stata accolta l’istanza di sospensione con ordinanza n.1171 della quale, con istanza del 9 luglio 1997, è stata chiesta l’esecuzione mediante reinserimento in graduatoria del ricorrente.

Con ordinanza n. 2669, resa all’esito della camera di consiglio del 25 luglio 1997, preso atto della pendenza del ricorso amministrativo proposto innanzi al Ministro del Tesoro, il Tribunale ha rinviato ogni decisione pervenendo, nella successiva camera di consiglio del 16 settembre 1997, all’accoglimento della domanda di esecuzione con ordinanza n. 3160.

In ottemperanza a quanto disposto con l’ordinanza da ultimo citata, il Provveditore agli Studi, con atto n. 17440 del 9 ottobre 1997 ha reintegrato il ricorrente nella riserva "N", differendone peraltro l’assunzione in servizio all’esito degli ulteriori accertamenti da disporsi.

La condizione di invalidità del ricorrente è stata, infine, definita nella misura del 40% a seguito della visita cui è stato sottoposto, in data 12 marzo 1998, presso la Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di Caserta.

Tale ultima determinazione è stata impugnata innanzi al Pretore di Santa Maria di Capua Vetere ed il relativo giudizio, la cui pendenza ha determinato la sospensione del giudizio innanzi a questo Tribunale (disposta con ordinanza n. 67 adottata all’udienza del 16 giugno 1999), si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3122/2009, con la quale è stato riconosciuto che il ricorrente "è invalido nella misura del 46% fin dal 12 marzo 1998".

Con atto depositato l’11 gennaio 2010 è stato, quindi, riassunto il presente giudizio con richiesta di riconoscimento del servizio interrotto anzitempo e del diritto agli stipendi ed agli altri compensi non percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione.

All’esito della pubblica udienza del 9 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato il provvedimento con il quale il Provveditore agli Studi di Milano, ha provveduto a cancellarlo dalla graduatoria dei soggetti affetti da invalidità aventi diritto, ai fini dell’assunzione al lavoro, alla riserva di posto "N", sul rilievo che era venuto meno lo stato di invalidità dell’interessato nella misura richiesta dalla vigente normativa.

Contestualmente egli ha impugnato, altresì, la conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato nelle more delle verifiche circa la persistenza o meno dello stato d’invalidità disposta dalla stessa Autorità.

Il ricorso è infondato.

A norma dell’art. 581 del D.Lgs. n. 297/1994, "il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti" con provvedimento del provveditore agli studi "sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili".

Per quanto riguarda i beneficiari di riserve di posto derivanti da stati invalidanti, l’art. 9 del D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983, stabilisce che gli uffici del lavoro e della massima occupazione "prima di procedere all’avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell’autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita è disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro".

L’Ordinanza ministeriale n. 59/1994, prevede, poi, che ai fini dell’attribuzione della riserva "N" gli aspiranti debbano documentare il proprio grado di invalidità che, ai sensi del D.Lgs. n. 509/1988, deve essere almeno pari al 46% (art. 4) e prescrive, altresì, che il diritto alla riserva di posto venga dal Provveditore verificato al momento della stipula contrattuale (art. 10).

L’Amministrazione ha, nel caso di specie, accertato in sede di verifica della persistenza del suddetto requisito, il venir meno dello stato di invalidità nella misura prevista dalla disciplina vigente (esito confermato in sede di rinnovazione degli accertamenti medico legali disposti con istruttoria in corso di giudizio): su tale fondamento la stessa non poteva dunque che procedere al depennamento del ricorrente dalla graduatoria dei riservatari di posto "N" (e non anche dalla graduatoria generale come si afferma erroneamente in ricorso) ed alla conseguente risoluzione del contratto medio tempore stipulato.

Quanto all’ esito del giudizio civile conclusosi con il riconoscimento di uno stato di invalidità "nella misura del 46% fin dal marzo 12 marzo 1998", deve rilevarsi che, in disparte restando ogni considerazione circa l’estraneità dell’Amministrazione resistente al giudizio, la cui conclusiva sentenza non fa dunque stato nei suoi confronti, lo stato di invalidità in quella sede riconosciuto è stato comunque accertato con riferimento ad una data successiva non solo a quella del provvedimento impugnato, ma anche a quella di scadenza del contratto (a tempo determinato), il cui rapporto è stato risolto con il provvedimento in questa sede impugnato.

Su tale scorta i provvedimenti impugnati sono dunque legittimi, essendo stato escluso che l’istante fosse affetto alla data della loro emanazione da un’invalidità pari o superiore al 46%.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della peculiarità della questione trattata, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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