T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Deve, per quanto precede, darsi atto che è cessata la materia del contendere, avendo, la ricorrente, ottenuto il provvedimento satisfattivo delle sue ragioni (cfr. da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1280).

Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che la ricorrente è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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