T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 541 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe per i dedotti motivi di illegittimità;

che dalla documentazione prodotta dalle parti in data 20 e 21 gennaio 2011 risulta che l’ordinanza in questa sede impugnata è stata annullata in via di autotutela in data 11 ottobre 2000 e reiterata con atto in pari data, nel quale sono state specificate nel dettaglio le opere difformi cui la sospensione dei lavori si riferiva e non indicate nell’originario provvedimento del 27 settembre 2000;

Ritenuto che il ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente gravame, in considerazione dell’annullamento in via di autotutela dell’ordinanza oggetto della presente impugnazione nonché dell’emissione del nuovo provvedimento da parte del comune intimato;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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