Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 25-02-2011, n. 7458 falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia impugna ex art. 569 c.p.p., l’assoluzione resa dal tribunale di Crema il 25 maggio 2009 nei confronti di A.R.I.R., a cui si ascrive la contraffazione del permesso di guida internazionale rilasciato dallo Stato del Perù, documento su cui egli apponeva i propri dati e la propria fotografia.

L’assoluzione fu resa dal Tribunale ritenendo che il documento intestato all’imputato – residente da oltre un anno in Italia – avesse perciò solo perso ogni validità giuridica, non consentendo più l’abilitazione alla guida, ai sensi dell’art. 136 C.d.S., comma 7, tesi erronea poichè la SC. non escluse rilievo al documento di guida rilasciato da Stato estero.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza invocata dal Giudice di merito ha affermato, contrariamente a quanto opinato dal giudice, che non può escludersi la configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per il solo fatto che trattisi di patente apparentemente rilasciata da uno stato estero. La SC annullò la sentenza oggetto di ricorso perchè "prima di affermare la non punibilità della falsificazione … perchè caduta su documento privo di qualsiasi validità giuridica la corte di merito avrebbe dovuto accertarne e giustificarne l’invalidità alla luce della richiamata normativa".

Infatti deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 136 C.d.S., comma 7, è possibile ravvisare la violazione (oggi nuovamente di rilievo penale) nel fatto dello straniero, residente in Italia da oltre un anno ed in possesso di una patente rilasciatagli dal suo paese d’origine e non convertita, qualora egli si ponga alla guida di veicolo (cfr. Cass. Sez. 4, 17 dicembre 1998, PG: in proc. Radenkovic, CED Cass. Rv.

213144).

Tanto attesta la validità del documento, ancorchè non convertito.

La falsificazione dello stesso integra, pertanto, i reati contestati al prevenuto.

Donde l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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