T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 540

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di illegittimità avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente per motivi di lavoro e lo stesso è stato espulso dal territorio nazionale;

Ritenuto che il ricorso, notificato il 3 gennaio 2011, si presenti irricevibile con riferimento al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, notificato al ricorrente in data 16 ottobre 2010, non risultando integrato l’errore scusabile invocato dal ricorrente sia in relazione alla traduzione in inglese della parte essenziale del provvedimento e delle modalità e dei termini di presentazione del ricorso, sia in considerazione della memoria difensiva prodotta dal legale del ricorrente già in sede procedimentale nel marzo 2010, a seguito di notifica di preavviso di rigetto;

Ritenuto che il ricorso risulti, inoltre, inammissibile con riferimento all’impugnazione del decreto di espulsione, sussistendo per giurisprudenza costante la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tale tipo di provvedimento;

che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile;

che, in considerazione delle peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

che l’accertato parziale difetto di giurisdizione comporta, in relazione alla porzione medesima, l’applicazione dell’istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del c.p.a.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *