T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente si doleva della mancata proroga dell’autorizzazione temporanea all’utilizzo come parcheggio di un’area contigua all’attività commerciale dalla stessa svolta.

In precedenza l’autorizzazione era stata concessa per due bienni successivi mentre in occasione dell’ultima richiesta il diniego era stato motivato sulla base della necessità che l’utilizzatore stipulasse una convenzione con l’amministrazione comunale che tenesse conto delle esigenze di tutto il comparto.

L’impugnazione si fonda su tre motivi.

Il primo eccepisce la nullità assoluta del provvedimento per mancanza di elementi essenziali dell’atto e difetto di motivazione.

Manca nel provvedimento impugnato l’indicazione dell’autorità giudiziaria cui presentare ricorso.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Non è stata spiegata la ragione del diniego se non -con un vago riferimento ad un futuro utilizzo dell’area con caratteristiche di uso pubblico.

Non vi è riferimento a eventuali norme violate dalla società ricorrente durante l’occupazione dell’area tali da giustificare la necessità di una rimozione cui si fa riferimento nel provvedimento.

Il difetto di istruttoria si ricava dal fatto che non si è tenuto in nessuna considerazione il fatto che oltre alla concessionaria vi è un’autofficina gestita dalla società si occupa anche della revisione di autoveicoli che in quanto controllo obbligatorio per i proprietari di automobili deve essere considerato un servizio pubblico e del vantaggio per il traffico locale. Inoltre la società si è fatta carico di ingenti opere di manutenzione straordinaria di cui beneficerà il Comune proprietario dell’area e si è resa disponibile a far utilizzare lo spazio esistente per iniziative ad uso pubblico.

Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti.

Non vi è stata alcuna modifica intervenuta nella destinazione urbanistica dell’area e non si capisce pertanto perché l’uso comune reclamato dall’amministrazione sarebbe incompatibile con l’uso speciale reso possibile per la società ricorrente quando in passato è stata valutata la piena compatibilità altrimenti non sarebbero state rilasciate le autorizzazioni temporanee.

Il Comune di Olgiate Olona si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Alla camera di consiglio del 27.9.2000 veniva respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento per infondatezza dei motivi di ricorso.

Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione preliminare del Comune poiché il ricorso è infondato nel merito, dovendosi confermare la sommaria delibazione operata in sede cautelare.

Relativamente al primo motivo, la giurisprudenza è uniforme nell’affermare che l’omessa indicazione nel provvedimento dell’autorità presso cui è possibile presentare ricorso è circostanza utile a rimettere in termini il destinatario dello stesso, ma non determina alcuna nullità del provvedimento medesimo.

I successivi motivi di ricorso sono parimenti infondati perché non tengono conto del fatto che l’amministrazione aveva rilasciato un’autorizzazione temporanea alla società che non fondava alcuna aspettativa sul rinnovo ad ogni scadenza, né la motivazione fa riferimento a condotte scorrette nella gestione del bene che non sono a fondamento della decisione contestata.

L’amministrazione comunale ha ritenuto che fosse giunto il momento di utilizzare l’area secondo le previsioni urbanistiche che la riguardavano e ciò era in contrasto con l’utilizzazione esclusiva da parte della società ricorrente.

Peraltro la società non aveva mai contestato il carattere temporaneo dell’autorizzazione concessa e si era vista respingere una D.I.A. presentata nel 1997 per la sistemazione dell’area perché in contrasto con lo strumento urbanistico.

Il ricorso deve essere, di conseguenza, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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