T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 532 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 10 dicembre 2010 e depositato il 30 dicembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento Rif. SGP582530 di revoca del P.d.S. n. 0641386 rilasciato allo stesso ricorrente, emesso dal Questore di Milano in data 26 ottobre 2010 e notificato in pari data.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione.

L’atto impugnato sarebbe privo di motivazione, in quanto conterrebbe un mero rinvio alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, senza specificare le ragioni poste a fondamento della stessa o individuare quelle che avrebbero giustificato la decisione del Questore; ciò avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente.

Inoltre viene dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

Nessun apporto procedimentale sarebbe stato garantito al ricorrente che, se fosse stato avvisato, avrebbe potuto intervenire e far valere le sue ragioni, ad esempio segnalando il giudizio pendente conto l’atto della Commissione territoriale presso il Tribunale di Catanzaro.

Infine viene dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità.

L’atto impugnato si sarebbe fondato soltanto sulla decisione negativa della Commissione territoriale, senza che l’Amministrazione abbia ritenuto di valutare la complessiva situazione personale del ricorrente e verificare la sussistenza dei presupposti per una decisione allo stesso favorevole.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 7 febbraio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Con una innovativa pronuncia – che ha modificato il precedente orientamento – il giudice regolatore della giurisdizione ha affermato che "l’attribuzione alla Commissione (territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale) di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo (…) lascia residuare al Questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa (…), (con la conseguenza) che il sindacato sulla spettanza della protezione e sull’adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento, spetta soltanto al giudice ordinario" (Cass., SS.UU., ord. 19 maggio 2009, n. 11535; altresì, T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 6 maggio 2010, n. 9916; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 1 ottobre 2009, n. 4751).

2.1. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, l’atto emanato dalla Questura di Milano, sul presupposto dell’esito negativo della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, si limita a prendere atto che non sussistono più i presupposti affinché il ricorrente permanga sul territorio nazionale, disponendo, in via meramente consequenziale, la revoca del permesso di soggiorno. Appare evidente, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, che la giurisdizione spetti al giudice ordinario; oltretutto, con riferimento alla controversia in oggetto, è stata evidenziata la pendenza di un procedimento giurisdizionale presso il Tribunale ordinario di Catanzaro (all. 6 al ricorso) proprio avverso il diniego della Commissione territoriale, ossia avverso l’atto presupposto al provvedimento del Questore impugnato in questa sede.

2.2. A ciò consegue la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.

4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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