T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 368 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 29 febbraio 2008, l’A.A.T.A. presentava istanza ad E.D. s.p.a., ai sensi della delib. n. 281/2005 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, per l’allacciamento alla rete elettrica di un impianto di generazione fotovoltaica sito nel Comune di Ginosa, di potenza pari a 997,20 kVa; con nota 11 giugno 2008 prot. n. 0272227, E.D. s.p.a. comunicava all’A.A.T.A. la soluzione tecnica minima generale (S.T.M.G.) e la stessa era accettata dall’interessata, ai sensi dell’art. 4 della S.T.M.G., con nota ricevuta dalla resistente in data 21 agosto 2008.

In data 5 febbraio 2009, l’A.A.T.A. presentava istanza di rilascio della soluzione tecnica minima di dettaglio (S.T.M.D.), ai sensi degli artt. 8.7 e 10.6 dell’Allegato A alla delibera n. 281/2005 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e, successivamente, comunicava ad E.D. s.p.a. il subentro della D.E. s.r.l. nella pratica, a seguito della locazione del terreno destinato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico; la D.E. s.r.l. comunicava successivamente ad E.D. s.p.a. il completamento dell’iter autorizzativo necessario per la realizzazione dell’impianto.

In data 5 febbraio 2010, D.E. s.r.l. veniva casualmente a conoscenza che negli archivi informatici di E.D. s.p.a. era contenuta la nota 17 dicembre 2009 prot. n. 0937164 avente ad oggetto la decadenza dalla S.T.M.G.

Con nota 24 marzo 2010 prot. n. 0270865, E.D. s.p.a. riscontrava la richiesta presentata dalla D.E. s.r.l. di riesame del provvedimento di decadenza, rappresentando la necessità di eseguire approfondimenti da parte della struttura competente e richiedendo, a questo proposito, l’esibizione "dell’originale della busta contenente la lettera inviata"; la richiesta istruttoria era successivamente rinnovata con la nota 17 maggio 2010 prot. n. 0466045 di E.D. s.p.a.

In data 30 giugno 2010, l’A.A.T.A. (nel frattempo, nuovamente subentrata nella titolarità dell’impianto fotovoltaico) e la D.E. s.r.l. diffidavano E.D. s.p.a. a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di autotutela intrapreso.

Non ricevendo risposta, presentavano il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per E.D. s.p.a. di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di autotutela.

Si costituiva in giudizio E.D. s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per giurisprudenza assolutamente univoca, non sussiste, infatti, l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati tese a sollecitare un provvedimento di autotutela, su rapporti ormai definiti: "non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio – rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241. Infatti, il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento la risposta espressa in relazione all’istanza del privato" (Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308; T.A.R. Marche, sez. I, 8 novembre 2010, n. 3373; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2010, n. 22486).

Nella vicenda che ci occupa, il rapporto intercorrente tra le ricorrenti ed E.D. s.p.a. è stato definito dalla nota 17 dicembre 2009 prot. n. 0937164 del Dipartimento Territoriale Rete Puglia e Basilicata che ha disposto l’"annullamento della pratica" e dichiarato la decadenza della S.T.M.G., a seguito della (presunta) tardiva accettazione da parte della richiedente; la contestazione giudiziale della detta decadenza, doveva pertanto essere effettuata mediante tempestiva impugnazione del detto provvedimento (per stessa ammissione delle ricorrenti, conosciuto in data 5 febbraio 2010;della piena conoscenza dello stesso a seguito dell’accesso agli archivi informatici di E.D. non può dubitare il giudice,come non hanno dubitato i ricorrenti,che in proposito hanno formulato istanza di autotutela), non essendo possibile prospettare un qualche obbligo di provvedere sulla successiva istanza finalizzata ad ottenere, da parte di E.D. s.p.a., il riesame di un rapporto ormai definito dal già citato provvedimento. Né può ritenersi che dalla richiesta della "busta" formulata da E.D. sia sorto il dovere di concludere il procedimento di autotutela,ben potendo la richiesta essere riferita alla eventuale tardività della consegna della medesima e quindi alla opportunità del riesame,opportunità esclusa a seguito della mancata soddisfazione della richiesta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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