Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7510 Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza deliberata il 15 aprile 2010 il Magistrato di sorveglianza di Verona ha declinato a favore del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice della esecuzione, la competenza a provvedere sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ordinario per declaratoria della estinzione della pena, inflitta a N.D.A., in esito alla sospensione condizionata della esecuzione ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207, motivando: la succitata legge non contiene alcuna disposizione che, in deroga alla generale competenza del giudice della esecuzione, conferisca alcuna specifica attribuzione al magistrato di sorveglianza in ordine alla estinzione della pena;

sulla relativa declaratoria deve, pertanto, provvedere, quale giudice della esecuzione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Udine.

2. – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice della esecuzione, resiste alla declinatoria e, mediante ordinanza del 24 agosto 2010 (depositata il 25 agosto 2010), propone conflitto negativo di competenza, argomentando: la carenza della indicazione espressa della competenza del magistrato di sorveglianza in merito alla estinzione della pena, oggetto di sospensione condizionata della esecuzione, è "ampiamente colmatile" in via interpetrativa; la "intera" disciplina dell’istituto introdotto dalla L. 1 agosto 2003, n. 207 è "rimessa agli uffici di sorveglianza"; il più ampio potere di revocare e di rideterminare la pena finale comprende "anche quello di estinguere la pena in caso di esito positivo della sospensione". 3. – II conflitto negativo, improprio di competenza – entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine alla medesima richiesta di estinzione della pena inflitta allo stesso condannato – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Udine.

L’art. 676 c.p.p., stabilisce la competenza del giudice della esecuzione "a decidere in ordine.. alla estinzione della pena, quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale".

Risulta, pertanto, palese che – nel riparto di competenze, positivamente disciplinato, tra il giudice della esecuzione e la magistratura di sorveglianza – la legge, affermando la generale competenza del primo in ordine alla estinzione della pena, ha escluso soltanto, riservandoli alla seconda, i casi tassativi delle estinzioni che conseguono alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale.

Pertanto nella ipotesi in esame della estinzione della pena, à sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 2, comma 9, per effetto della maturazione del termine previsto dal precedente comma 5, non v’è apprezzabile ragione di sorta per postulare verun intervento ermeneutico finalizzato a colmare la supposta, inesistente lacuna della legge, laddove la applicazione del generale criterio della competenza del giudice della esecuzione, riceve ulteriore, precipua conferma dall’argomento a silentio alla stregua del rilievo che l’art. 4, comma 2, della succitata legge, pur operando plurimi rinvii alle disposizioni, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, contenute nell’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 – e alle correlate attribuzioni della magistratura di sorveglianza, non richiama, tuttavia, il successivo comma 12, recante la previsione della (declaratoria di) estinzione della pena, la quale, invece, è specificamente contemplata dall’ultimo comma della L. 1 agosto 2003, art. 2, cit..
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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