Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7509

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 gennaio 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avellino nel convalidare il sequestro preventivo di una discarica abusiva di rottami ferrosi, sita in contrada (OMISSIS), eseguito il 21 gennaio 2010 dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di U.A., amministratore della società proprietaria dell’impianto, indagato per il reato di cui agli articoli 256 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha declinato la propria competenza a favore del collegio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, motivando: "per il reato ipotizzato sussiste la speciale competenza di cui alla L. n. 123 del 2008, art. 3". 2. – Il Collegio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli resiste alla declinatoria e, mediante ordinanza del 24 marzo 2010 (depositata l’11 maggio 2010), propone confitto di competenza, obiettando: lo stato di emergenza, in relazione al quale è stata istituita la competenza eccezionale e temporanea dello speciale organo collegiale, è terminato il 31 dicembre 2009; conseguentemente è cessata la vigenza delle relative disposizioni, compresa quella sulla competenza del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, convertito nella L. 14 luglio 2008; la norma non può trovare applicazione in relazione ai reati – come quello oggetto della indagine – commessi successivamente al 31 dicembre 2009; la condotta dell’indagato è stata accertata a far tempo dal 21 gennaio 2010; non si apprezzano elementi per supporre che l’esercizio della discarica risalisse a data anteriore al 31 dicembre 2009; peraltro, affatto contraddittoriamente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avellino, affermando la competenza del giudice per le indagini preliminari collegiale di Napoli, ha convalidato, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, il sequestro preventivo eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria, non ostante il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 2, ultima parte, convertito nella L. 14 luglio 2008, escludesse la possibilità del sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria.

3. – Il conflitto negativo, improprio di competenza – entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine al medesimo incidente cautelare – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Avellino.

Il reato è stato commesso nel territorio di comune compreso in quel circondario.

La condotta risulta accertata in epoca successiva alla cessazione dello stato di emergenza e della connessa competenza funzionale, temporanea del collegio dei giudici per le indagini preliminari istituito in seno al Tribunale ordinario di Napoli.

Nè è dato apprezzare la ricorrenza della ipotesi della ultrattività – ai sensi del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, comma 9, convertito nella L. 14 luglio 2008 – della norma della competenza emergenziale, in difetto della previsione di salvezza della commissione del reato "durante lo stato emergenziale stesso".
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, cui dispone cui trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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