T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 359 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 23 aprile 2009, n. 295, la Corte d’appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia alla corresponsione in favore dell’attuale ricorrente della somma di Euro 12.000,00, oltre ad interessi di legge dalla data della domanda (8 aprile 2008) fino all’effettivo soddisfo, a titolo di equa riparazione ex l. 24 marzo 2001 n. 89 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) per l’eccessiva durata di un procedimento presso il Tribunale penale di Bari.

Una volta pubblicato, il decreto diveniva definitivo a seguito della mancata proposizione del ricorso per cassazione (come da certificazione in data 16 luglio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce).

Poiché l’Amministrazione intimata non adottava le dovute determinazioni di esecuzione del giudicato, veniva di conseguenza proposto il presente ricorso per ottemperanza.

Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.

La Sezione ritiene, infatti, di non aver motivo per discostarsi dalla giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2464) che ha concluso per la possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3 della l. 24 marzo 2001 n. 89.

La soluzione è, infatti, imposta da quanto già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al decreto ingiuntivo e da una serie di considerazioni relative alla natura decisoria del decreto di cui all’art. 3 della legge n. 89 del 2001: "nonostante l’articolo 3 su menzionato richiami il procedimento in camera di consiglio tramite rinvio agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, la cui caratteristica è notoriamente la inidoneità al passaggio in giudicato a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus, non può recarsi in dubbio che d’altra parte, sulla base del comma 6 dell’articolo 3 della L. 89/2001, che stabilisce che il decreto è ricorribile solo per Cassazione e che esso è immediatamente esecutivo, tale provvedimento sia assimilato a ogni altro titolo di provvedimento idoneo ad assumere la forza e la efficacia di giudicato e risulti, nelle more della impugnabilità con rimedi non straordinari, munito di esecutività. L’art. 3 della legge n. 89 del 2001, recante disposizioni sul procedimento diretto ad azionare il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2, dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e stabilisce che, all’esito di esso, la Corte di merito pronunzia con decreto "impugnabile per cassazione".

L’adozione del modello camerale per il procedimento de quo è però determinata dal carattere di celerità che ispira quel modello, ritenuto dal legislatore più agile e rapido rispetto al processo di cognizione ordinaria. La scelta in tal senso, dunque, è stata operata come misura acceleratoria, perseguita mediante una procedura definibile in tempi brevi. Ma il provvedimento che la conclude è senza dubbio definitivo (non essendo previsti altri rimedi, a parte il ricorso per cassazione) ed ha natura decisoria, essendo idoneo ad incidere con efficacia di giudicato sull’interesse della parte all’equa riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e tale espressamente qualificato dalla legge" (Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318).

Del resto, si tratta di soluzione che non è stata certo modificata dall’art. 112, 1° comma lett. c) del codice del processo amministrativo che ha operato un riferimento ampio alle "sentenze passate in giudicato e…(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario", così confermando l’applicabilità dell’istituto dell’ottemperanza anche ai provvedimenti del giudice ordinario diversi dalla sentenza, ma caratterizzati dal carattere della definitività (come il decreto ingiuntivo o i decreti ex art. 3 l. 89 del 2001).

Nella specie, il decreto ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89 di cui i ricorrenti chiedono l’adempimento non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione opposto ed è divenuto definitivo, come da certificazione in data 16 luglio 2010 del Cancelliere della Corte d’Appello di Lecce, depositata in atti.

In tale situazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di corrispondere ai ricorrenti quanto stabilito dal decreto 23 aprile 2009, n. 295, della Corte d’appello di Lecce e, in particolare, la somma di Euro 12.000,00, oltre ad interessi di legge dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo.

Al Ministero della Giustizia deve essere assegnato il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione al ricorrente delle somme sopra indicate.

Al tempo stesso, il Collegio nomina sin da ora la dott.ssa Anna Lucia Esposito, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri presso l’Ufficio del Segretario Generale (o un suo sostituto) affinché provveda in qualità di Commissario ad acta, ove l’indicato termine di 90 (novanta) giorni decorra infruttuosamente, a porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per l’esecuzione della presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.

L’eventuale compenso al Commissario ad acta sarà successivamente liquidato dal Presidente della Sezione, delegato per l’incombenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in Euro 400,00 (quattrocento/00).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 1836 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto:

a) ordina al Ministero della Giustizia di procedere all’esecuzione del decreto 23 aprile 2009, n. 295, della Corte d’appello di Lecce, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

b) dispone che allo scadere del suddetto termine, in difetto di adempimento da parte del Ministero della Giustizia, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 90 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nella dott.ssa Anna Lucia Esposito, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri presso l’Ufficio del Segretario Generale (o in un suo sostituto);

c) delega il Presidente della Sezione alla liquidazione del compenso per l’attività del Commissario ad acta.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione ai ricorrenti, a titolo di spese del giudizio, della somma di Euro 400,00, (quattrocento/00), oltre ad IVA e CAP,nonché del compenso eventualmente dovuto al Commissario ad acta.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente ordinanza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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