T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 357 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società B. ha segnalato nel 2001, al Comune di Nardò, l’interesse ad installare uno o più impianti di energia eolica nell’ambito del territorio comunale di competenza.

Tale interesse veniva in un primo momento positivamente riscontrato dalla predetta amministrazione comunale.

Veniva al riguardo stipulato protocollo di intesa tra la società di cui sopra ed il comune stesso.

Veniva poi costituita la srl P.E.D.N., odierna ricorrente, tra la società detta ed altri soci.

Di conseguenza veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA, nonché autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della delibera regionale n. 35 del 2007, in merito a 5 distinti impianti per complessivi 144 MW.

Successivamente il Comune di Nardò, con gli atti qui impugnati, revocava le proprie precedenti favorevoli posizioni e manifestava parere contrario alla realizzazione di siffatti impianti.

2. Detti atti venivano allora gravati per violazione degli artt. 7 e 21quinquies della legge n. 241 del 1990, nonché per violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Veniva inoltre proposta istanza di risarcimento danni e di indennizzo.

3. Si costituiva in giudizio il Comune di Nardò per chiedere il rigetto del gravame.

4. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

5. Tutto ciò premesso, si evidenzia che ai sensi del punto 2.3.1., lettera g), della delibera di giunta regionale n. 35 del 2007, la delibera comunale di indirizzo "in cui si attesti l’accoglimento della proposta di realizzazione dell’impianto… non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune, in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva complessiva valutazione in sede di conferenza di servizi". A fortiori deve escludersi che tale delibera sia in qualche misura condizionante per la conferenza di servizi e per la Regione che deve adottare l’atto finale.

Questa posizione è stata tra l’altro confermata nelle linee guida in data 10 settembre 2010 della Conferenza Unificata, laddove si afferma (punto 13.4.) che "le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto".

Del resto, si tratta di principi largamente acquisiti nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

È stato così affermato, in tale direzione, che: A) "nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 comma 3, d.lg. 29 dicembre 2003 n. 387, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato; diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 ss., l. 7 agosto 1990 n. 241 né dal richiamato art. 12, d.lg. n. 387, cit." (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1343); B) la natura di principio fondamentale dell’art. 12 d.lg. n. 387 del 2003, nel disciplinare il procedimento per l’installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell’adozione di qualsivoglia atto consiliare comunale di segno favorevole; in caso contrario si registrerebbe infatti "un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale" (Corte cost., 1° aprile 2010, n. 124).

6. Alla luce di quanto appena detto il parere qui impugnato non può assumere consistenza lesiva, in termini di attualità e concretezza, in merito alla posizione vantata dalla società ricorrente, la cui istanza ben potrà essere valutata – se del caso anche positivamente – in sede di autorizzazione unica regionale.

Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile per originario difetto di interesse.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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