T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 353 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società ricorrente presentava alla Regione Puglia, in data 3 luglio 2006, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ad un parco eolico di potenza pari a 6 MW. Veniva successivamente presentata istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

La procedura di screening si concludeva con decisione n. 345 del 9 luglio 2007, con la quale si disponeva di sottoporre a VIA il progetto in esame.

Con istanza in data 14 aprile 2008 si chiedeva dunque di attivare la predetta procedura VIA.

L’istanza veniva tra l’altro presentata nella convinzione che fosse applicabile, nella specie, la disposizione transitoria di cui all’art. 14, comma 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, a norma del quale "i progetti presentati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

2. In seguito all’istanza la Regione Puglia adottava la nota in questa sede impugnata con la quale si affermava che, ai fini della normativa applicabile in materia di impianti eolici, mentre alle istanze di screening presentate dopo l’entrata in vigore del citato regolamento regionale era possibile "avviare la procedura di VIA considerando quale data di inizio del procedimento la data di presentazione della iniziale istanza di screening" (dunque la normativa applicabile alla VIA sarebbe stata quella vigente alla data di presentazione della istanza di screening), per le istanza di screening presentate – come nella specie – prima della entrata in vigore del regolamento stesso, e poi conclusesi con decisione di assoggettamento, la successiva procedura di VIA, qualora la relativa istanza fosse stata presentata dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 16, sarebbe stata sottoposta alla disciplina normativa vigente al momento della presentazione della istanza di VIA. E tanto in forza della ritenuta "autonomia funzionale" intercorrente tra la due fasi di screening e VIA.

Nel caso di specie, dunque, sebbene lo screening si fosse concluso prima della entrata in vigore del regolamento n. 16 del 2006, dal momento che l’istanza di VIA era stata presentata dopo di esso (2008) la valutazione circa la assentibilità del relativo progetto doveva essere condotta alla luce delle disposizioni in esso contenute e, tra queste, di quella relativa al parametro di controllo (il quale rappresenta a sua volta, nella sostanza, un coefficiente di contingentamento, ossia una espressione quantitativa diretta a individuare il numero massimo di pale eoliche ammissibili in un dato territorio comunale).

3. La nota in questione veniva impugnata per eccesso di potere, difetto di motivazione, incompetenza e, in particolare, per violazione del richiamato art. 14, comma 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, nella parte in cui la Regione avrebbe illegittimamente ritenuto di sottoporre il progetto in esame al predetto parametro di controllo.

4. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia per chiedere il rigetto del gravame.

5. Con atto di motivi aggiunti veniva altresì impugnata la delibera regionale n. 595 del 3 marzo 2010 con cui l’esecutivo ha inteso nella sostanza confermare l’orientamento al riguardo già espresso con la nota originariamente gravata in questa sede.

6. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

7. Tutto ciò premesso va innanzitutto evidenziato che oggetto del presente giudizio sono i provvedimenti regionali che impongono di fatto al ricorrente il rispetto della disciplina prevista dal regolamento regionale n. 16 del 2006 e, tra questi, dell’istituto del parametro di controllo (oltre al principio della previa redazione del piano regolatore impianti eolici ai fini della assentibilità di siffatti progetti).

7.1. Orbene, è noto a questo punto che la disposizioni regolamentari di cui sopra sono state tutte dichiarate incostituzionali con sentenza n. 344 del 26 novembre 2010.

In tale decisione, la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che tali "norme regionali… nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010)".

7.2. Ne deriva da quanto appena riportato che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto si fonda sulle modalità di applicazione di una norma tuttavia dichiarata incostituzionale nelle more del presente giudizio.

In particolare, poiché gli istituti del PRIE e del parametro di controllo sono stati espunti, con effetto ex tunc, dall’ordinamento giuridico, essi non potranno più trovare applicazione – possedendo in tal senso un effetto erga omnes – né da parte del giudice che ha sollevato la questione di costituzionalità, né da alcun altro giudice che si trovi a risolvere una controversia con l’applicazione di quelle norme (ossia qualora le stesse siano state poste a fondamento dell’atto amministrativo impugnato, come nella specie), né da parte della p.a., né da parte di altri soggetti dell’ordinamento (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 novembre 2008, n. 2451).

Le sentenze della Corte Costituzionale, dichiarative dell’incostituzionalità di norme di legge hanno infatti "effetti retroattivi" e incontrano il solo limite dei c.d. diritti quesiti e dei c.d. rapporti esauriti (Consiglio Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479).

Esse producono effetti diretti nel processo amministrativo anche indipendentemente dalla proposizione, da parte dell’interessato, dell’eccezione d’incostituzionalità (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 25 novembre 2009, n. 1954): e ciò qualora la norma di legge costituisca parametro per l’esame della legittimità (o meno) dell’atto, ponendosi come "indispensabile ai fini della definizione della controversia" (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 26 marzo 2003, n. 2970).

Ne consegue che quando l’applicazione delle norme dichiarate incostituzionali rientri nelle questioni sottoposte al giudice amministrativo con i motivi di ricorso, ovvero riguardi il potere sulla cui base sia stato emanato l’atto impugnato od i correlativi interessi, il giudice amministrativo può, anche indipendentemente dalla prospettazione di specifici motivi di gravame in tal senso, rilevare d’ufficio l’intervenuta declaratoria, da parte della Consulta, dell’incostituzionalità di norme in applicazione delle quali risulti essere stato adottato il provvedimento impugnato e trarre da ciò le conseguenze del caso, in relazione all’atto ed al rapporto di cui al giudizio (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 14 febbraio 2008, n. 224).

In questi termini i provvedimenti regionali impugnati risultano dunque viziati per effetto della rilevanza sulle questioni pendenti della sentenza di incostituzionalità, la cui portata è stata tempestivamente resa oggetto di esame innanzi a questo giudice.

In altre parole, l’effetto della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di disposizioni di legge o di fonti primarie è di far perdere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali (cfr. art. 136 cost. e art. 30, terzo comma, della Legge n. 87 del 1953), nel senso che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nessuna pubblica autorità può più fare applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali; di conseguenza i provvedimenti, emanati sulla base della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio di impugnazione, vanno annullati, a nulla rilevando che essi potevano in ipotesi risultare legittimi alla data in cui furono adottati, e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1 L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, la declaratoria di incostituzionalità è efficace rispetto a situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle di provvedimenti, adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria suindicata, ma che non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni (Consiglio Stato, sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8056).

In questa direzione ritiene dunque il collegio di aderire a quell’orientamento secondo il quale "la dichiarazione di illegittimità della disposizione che stabilisce un presupposto per l’esercizio di un potere, determina l’illegittimità del provvedimento, emesso nell’esercizio del medesimo potere, perché posto in violazione di legge" (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2575).

8. Nei termini di cui si è detto il presente ricorso è dunque fondato e deve essere accolto. Per l’effetto vanno annullati i provvedimenti regionali in epigrafe indicati.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla: a) il provvedimento prot. n. AOO89 – 0011738 del 16 ottobre 2009, a firma congiunta del Dirigente del Servizio Ecologia e del Dirigente dell’Ufficio V.I.A./V.A.S. della Regione Puglia; b) la delibera della giunta regionale pugliese n. 595 del 3 marzo 2010.

S.e compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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