Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7505 Istituti di prevenzione e di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 16 febbraio 2010 e depositata il 3 marzo 2010, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila – per quanto qui rileva – ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di quella stessa sede, 5 novembre 2009, di trattenimento di una lettera inviata al detenuto T.G., motivando:

esigenze di riservatezza ostano all’accoglimento della richiesta difensiva di estrazione di copia della missiva trattenuta, della quale, peraltro, il difensore ha preso visione; lettera – a differenza di altra che contiene un unico accenno alla macellazione degli agnelli – reca, alla terza pagina, reiterati riferimenti a determinate quantità di capre e agnelli, più volte sommate con indicazione di uno specifico periodo di tempo; tali contenuti, avuto riguardo al contesto, risultano "del tutto avulsi dal resto dello scritto", sicchè appaiono correlabili a "significati ulteriori rispetto a quelli propri"; sicchè la comunicazione epistolare è idonea a cagionare "pericolo per l’ordine e la sicurezza" dello stabilimento carcerario; mentre la documentazione versata dalla difesa, per il contenuto affatto generico, non vale a chiarire il significato della lettera trattenuta.

2. – Ricorre per Cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., il 20 marzo 2010, al direttore della Casa circondariale dell’Aquila, colla quale assertivamente ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), denunzia violazione degli artt. 15, 21 e 111 Cost., art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 116 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180, 666 e 678 c.p.p., art. 43 disp. att. c.p.p. e art. 18 ter dell’Ordinamento penitenziario, censurando la reiezione della richiesta difensiva di rilascio di copia della lettera trattenuta, negando che alla luce della documentazione versata, circa l’esercizio di una impresa di allevamento di bestiame da parte dei familiari, i riferimenti epistolari, ritenuti sospetti, celassero significati diversi; e opponendo: i giudici di merito non hanno dimostrato che la lettera contenesse comunicazioni ulteriori, diverse da quella rese palesi dal testo; il Tribunale di sorveglianza ha, contestualmente, accolto il reclamo avverso il trattenimento di altra missiva che conteneva analogo riferimento agli animali.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 19 luglio 2010, oppone: correttamente il giudice a quo ha valutato prevalenti sul diritto di difesa le esigenze di riservatezza della corrispondenza; le altre censure attengono al fatto; il Collegio ha rilevato che una delle lettere cela potenziali comunicazioni criptiche; il detenuto è particolarmente pericoloso.

4. – Il ricorso non merita accoglimento.

4.1 – La denunzia del ricorrente circa la supposta violazione del diritto di difesa (per la denegata estrazione di copia della lettera trattenuta), sotto il profilo della conseguente lesione della facoltà di compiuta, piena ed efficace conoscenza degli atti del procedimento, acquisibili solo attraverso la materiale, immediata e diretta disponibilità della relative copie, è priva di fondamento.

La lettera trattenuta non costituisce "atto" del procedimento di controllo della corrispondenza, disciplinato dall’art. 18 ter dell’Ordinamento penitenziario.

La comunicazione epistolare rappresenta, invece, il presupposto materiale dell’esercizio del potere di controllo della autorità giudiziaria che da luogo allo sviluppo del procedimento in questione;

sicchè, preesistendo alla succitata procedura, resta estranea alla sequela degli atti relativi che la scandiscono.

Nè, peraltro, in linea generale la facoltà di prendere visone degli atti (non espressamente prevista dall’art. 127 c.p.p., comma 2, e art. 666 c.p.p., comma 3, e, tuttavia, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte suprema) comprende pure quella ulteriore di estrarre copia (Sez. 1, 31 ottobre 1996, n. 5678/1997, Raciti, massima n. 206764, secondo la quale: "Nel procedimento di camera di consiglio disciplinato dall’art. 127 c.p.p., pur non prevedendosi espressamente l’obbligo di deposito dei relativi atti … come invece previsto, ad esempio, dall’art. 309 c.p.p., comma 8, art. 416 c.p.p., comma 2, art. 466 c.p.p., detto obbligo può agevolmente dedursi dal complesso della disciplina in questione (..) il corrispondente diritto della parte di prendere cognizione degli atti del procedimento (..) peraltro non comprende anche quello di estrarre copia dei detti atti, operando invece, a tale ultimo riguardo, la disciplina dettata dall’art. 116 c.p.p.").

Piuttosto, con specifico riguardo al procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati è, peraltro, da escludere qualsivoglia diritto dell’interessato o del difensore (non solo alla estrazione di copia, ma anche alla visione) della comunicazione epistolare trattenuta.

Sia perchè nessuna disposizione contempla detto diritto, sia, soprattutto, perchè la positiva disciplina e la stessa ragione d’essere dell’istituto del controllo/trattenimento della corrispondenza contraddice la possibilità della sostanziale caducazione del provvedimento censorio mediante l’accesso, in sede giurisdizio-nale di reclamo, alla comunicazione epistolare trattenuta, accesso che – se per absurdum consentito – renderebbe oltretutto inutiliter data la decisione del giudice sul gravame.

Sotto tale profilo la motivazione della ordinanza impugnata deve essere corretta, nel senso della radicale esclusione del preteso diritto difensivo, che il giudice a quo ha, invece, erroneamente supposto limitato alla mera visione della corrispondenza trattenuta, senza l’ulteriore facoltà di estrazione di copia.

4.2 – Per il resto, sul punto della valutazione del contenuto della corrispondenza trattenuta e sulla conseguente conferma del reclamato provvedimento di trattenimento della corrispondenza, non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge.

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

4.2 – Neppure palesemente sussiste vizio alcuno della motivazione.

In ordine al potenziale significato criptico della lettera trattenuta il giudice di merito ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:

Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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