T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 383 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame la COGES srl chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, emesso dal Tribunale di Lecce sezione distaccata di Maglie, non avendo il Comune di Sanarica corrisposto alla medesima ricorrente il compenso per il lavori, dalla stessa eseguiti, relativi all’ampliamento dei loculi cimiteriali e oggetto della fattura n. 3 del 7 luglio 2009.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2.1. Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli artt. 37, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, e 27, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (TAR Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).

Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l’ottemperanza, atteso che il decreto ingiuntivo di cui in premessa ha valore di cosa giudicata, essendone stata dimostrata agli atti l’esecutorietà per mancata opposizione nei termini di legge.

Il ricorrente, inoltre, ha provveduto a mettere in mora l’Amministrazione comunale mediante la notifica di un formale atto di diffida in data 5 luglio 2010: sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997 e ss.mm.ii, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo.

3. Conclusivamente il ricorso per ottemperanza in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Sanarica di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione di corrispondere alla ricorrente, nel termine di giorni 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione, tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ivi comprese le spese della procedura monitoria ivi indicate, oltre IVA e CAP come per legge, nonché le relative spese di registrazione.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Sanarica di dare esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione del presente provvedimento.

Condanna la P.A. intimata alla refusione, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1000,00, oltre contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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