Cass. civ., Sez. I, Sentenza 13 Gennaio 2010, n. 400 Mantenimento In caso di figli universitari fuori sede, sì all’aumento dell’assegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decreto del 14 – 27.01.2005, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da S.A.P. per ottenere, in revisione delle condizioni della separazione consensuale del omissis, omologata il omissis, l’aumento del contributo economico dovuto dal marito F.C. per il mantenimento del figlio delle parti, ormai maggiorenne, con lei convivente e non economicamente autonomo, elevava l’importo della somministrazione dalle già convenute lire 300.000 ad Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base Istat.
Con decreto del 6 ottobre – 4 novembre 2005, la Corte d’appello di Roma, Sezione della Persona e della Famiglia, nel contraddittorio delle parti, respingeva il reclamo proposto dal C. contro il decreto dei primi giudici.
La Corte riteneva, tra l’altro:
– che il Tribunale aveva accolto la domanda e ritenuto congruo il disposto incremento considerando la situazione economica delle parti, il reddito del reclamante, le mutate esigenze del figlio che all’epoca della separazione consensuale aveva due anni e che era ormai maggiorenne e studente universitario fuori sede;
– che il reclamante aveva dedotto l’erroneità del provvedimento impugnato sia per non avere il primo giudice valorizzato il peggioramento delle sue condizioni economiche e sia per non avere incluso anche le spese universitarie del figlio nel contributo pecuniario di mantenimento;
– che la S. aveva chiesto il rigetto del reclamo, deducendo anche che secondo gli accordi separatizi il contributo in argomento doveva essere annualmente aggiornato in proporzione agli aumenti stipendiali del marito e che questi dal omissis ne aveva spontaneamente e gradualmente aumentato l’importo sino a giungere alla somma mensile di Euro 413,17 dal omissis, per poi invece, dal omissis, presumibilmente dissentendo dall’iniziativa del figlio d’iscriversi alla facoltà di odontoiatria presso un’università privata, ridurre il suo apporto ad Euro 200,00 mensili sino al omissis, mese dal quale aveva iniziato a versarle Euro 356,45 che in effetti rispetto a quelle del omissis, epoca della separazione consensuale, le esigenze economiche del figlio della coppia, che allora aveva due anni ed ora più di venti e frequentava l’università, dovevano ritenersi certamente aumentate;
– che avuto riguardo anche alle risultanze della documentazione fiscale prodotta dal reclamante (Mod. Unico 2004, CUD 2005), da cui emergeva pure che era proprietario dell’immobile in cui abitava (oltre che della quota di altro immobile), doveva condividersi il convincimento del Tribunale secondo cui dopo la separazione non vi era stato alcun peggioramento delle condizioni economiche del C., come anche confermato dallo spontaneo adeguamento dell’assegno per il figlio, pacifico essendo l’aumento di esso ad Euro 413,17 e la successiva riduzione ad Euro 356,45;
– che non erano apprezzabili le recriminazioni del C. in ordine alla scelta universitaria del figlio maggiorenne, espressione di sua libera ed insindacabile determinazione, tra l’altro conseguente alla non ottenuta iscrizione presso le facoltà universitarie di omissis;
– che nuova e, dunque, inammissibile, come eccepito dalla S., era la richiesta formulata dal C. solo in sede di reclamo, d’inglobare nel contributo economico fisso le spese universitarie del figlio.
Avverso la decisione della Corte d’appello, notificatagli il 16.01.2006, il C. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., notificato il 16 – 21.03.2006 ed affidato a tre motivi. La S. ha resistito con controricorso notificato il 28.04.2006.

Motivi della decisione

In primo luogo devono essere dichiarati irricevibili tutti i documenti allegati al ricorso estranei all’ambito di quelli di cui, in base all’art. 372 c.p.c., è consentito il deposito in sede di legittimità.
A sostegno dell’impugnazione il C. denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – I motivo di reclamo (eccepita inammissibilità del ricorso proposto dalla S. al Tribunale di Roma)”.
2. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – II motivo di reclamo (reiezione del reclamo per inesistenza di peggioramento delle condizioni economiche del reclamante)”.
3. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia – II motivo di reclamo (reiezione del reclamo per ritenute accresciute esigenze del figlio C., studente universitario)”.
I motivi, che essendo connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.
Occorre premettere che il decreto della corte d’appello emesso in sede di reclamo contro il decreto del tribunale che modifica le statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella separazione consensuale omologata ha valore decisorio ed è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; tale ricorso è però limitato, nella disciplina previgente al d.lgs. n. 40/2006 e nella specie applicabile ex art. 27 del medesimo decreto, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorché quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (cfr. tra le altre Cass. 200618627; 200502348; 200424265).
I motivi di ricorso, dunque, per alcuni profili sono inammissibili e segnatamente per quelli con cui si sollecita un sindacato, per quanto detto non consentito, sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., o che si sostanziano in critiche generiche o di merito, volte ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, in ogni caso precluso in sede di legittimità.
Per i residui profili di censura, invece, riconducibili a prospettate violazioni di legge, i motivi di ricorso si rivelano infondati.
L’impugnato decreto della Corte distrettuale non è con evidenza privo di motivazione e l’iter argomentativo si presenta chiaro, logicamente ricostruibile e comprensibile.
In particolare i giudici di merito hanno legittimamente e plausibilmente ricondotto l’avversata maggiorazione del contributo fisso di mantenimento all’aumento delle esigenze economiche ordinarie del figlio ormai maggiorenne, verificando, sempre ineccepibilmente, anche la perdurante assenza di indipendenza economica da parte del ragazzo, ancora dedito agli studi universitari e per plausibili ragioni in luogo diverso da quello di residenza, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori e la capienza delle disponibilità patrimoniali dell’onerato, delle quali hanno argomentatamente escluso il sopravvenuto peggioramento rispetto all’epoca della separazione consensuale.
D’altra parte detto aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, di tal che tale dazione pecuniaria può, come nella specie, essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d’istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell’anticipazione pro quota o della ripetizione sempre pro quota dei relativi esborsi (in tema cfr Cass. 200302196), senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l’onerato, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr Cass. 200717055) e c) di per sé legittima la revisione (cfr Cass. 200610119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del soccombente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il C. a rimborsare alla S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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