T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 157 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

a) che con provvedimento 21/5/2004 n. 3387/04 l’Autorità Portuale di Cagliari ha respinto un’istanza di concessione demaniale avanzata dalla ricorrente;

b) che con determinazione 25/1/2010 n. 522, la medesima amministrazione, riaperto il procedimento, ha confermato il precedente diniego sulla base di motivi ostativi parzialmente differenti da quelli originariamente addotti;

c) che tale circostanza, contrariamente a quanto la ricorrente mostra di ritenere, porta ad escludere che il provvedimento n. 522/2010 abbia i connotati dell’atto meramente confermativo (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 13/5/2008, n. 2217);

d) che gli effetti pregiudizievoli del primo provvedimento negativo risultano, quindi, assorbiti dalla nuova determinazione di rigetto;

e) che conseguentemente il ricorso introduttivo del giudizio, rivolto contro il primo diniego, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

f) che per pacifica giurisprudenza allorché l’atto amministrativo si fondi su una pluralità di motivi autonomi, l’omessa contestazione di uno di essi, fa venir meno l’interesse all’esame delle doglianze rivolte contro i restanti motivi, atteso che la determinazione risulterebbe comunque idoneamente sorretta dal motivo non censurato (cfr. fra le tante T.A.R. Sardegna, I Sez., 28/1/2011 n. 84, II Sez., 22/5/2008, n. 1043, I Sez. 9/11/2007 n. 2032, Cons. Stato, V Sez., 17/9/2010 n. 6946);

g) che, sulla base dell’enunciato principio di diritto, i motivi aggiunti, aventi ad oggetto il rinnovato diniego, vanno dichiarati inammissibili, in quanto l’atto si fonda su una pluralità di motivi autonomi, uno dei quali (necessità di assegnare l’area demaniale mediante pubblica gara) non censurato;

h) che in presenza di validi motivi spese e onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso in epigrafe in parte improcedibile ed in parte inammissibile, secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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