Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 25-02-2011, n. 7452

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza in data 17 dicembre 2008 emessa dal locale Giudice di pace, appellata da M.A., che l’aveva dichiarato responsabile dei delitti di lesioni e minacce, commessi il (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici del merito con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e, quanto alle lesioni, al ricorrere della legittima difesa o della provocazione, per non essere stata considerata in quel senso la violazione di domicilio addebitabile alla stessa p.o..

E’ stato poi trasmesso verbale di remissione ed accettazione della querela, formalizzata in un dibattimento in corso per ipotesi di reato diverse, ma espressamente estesa ai fatti oggetto del presente procedimento.

Con la remissione della querela e la relativa accettazione i reati, procedibili a querela della persona offesa, si sono per tale causa estinti e la Corte non può che prenderne atto annullando senza rinvio la sentenza impugnata, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stati stabiliti, in sede di remissione, criteri diversi da quelli previsti dalla legge sull’addebito delle spese.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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