Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 25-02-2011, n. 7480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP di Tivoli, con l’ordinanza di cui in epigrafe, non ha convalidato l’arresto in flagranza di P.C.D., ritendendo che, trattandosi di arresto facoltativo in flagranza, il fatto non fosse obiettivamente grave e allarmante.

Ricorre per Cassazione il Procuratore della repubblica, deducendo violazione di legge, in quanto, pur essendo stato il P. arrestato con riferimento a un tentativo di furto, poichè ricorre l’aggravante della violenza sulle cose, l’arresto in flagranza è obbligatorio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato con rinvio per nuovo esame.

Il P. è stato arrestato con riferimento al delitto di tentato furto di 100 kg di rame, custoditi all’interno di un’area recintata da una rete, rete danneggiata, secondo l’ipotesi di accusa, dal predetto allo scopo, appunto di impadronirsi della refurtiva. Ricorre dunque l’aggravante ex art. 625 c.p., comma 1, n. 2.

Come correttamente osservato dal ricorrente PM, l’arresto in flagranza è obbligatorio, ai sensi dell’art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e), per il delitto di furto, anche tentato, quando ricorre le predetta aggravante (salvo che non ricorra anche la circostanza attenuante ex art. 62 c.p.p., comma 1, n. 4). Ciò a voler tacere poi che, in tema di convalida dell’arresto ex art. 391 c.p.p., comma 4, il giudice, oltre a verificare la osservanza dei termini previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1 (verifica meramente formale), deve limitarsi a controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto secondo gli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia valutare la legittimità dell’operato della pg, sulla base di un controllo di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura non già attinente l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, ex art. 391 c.p.p., comma 5 in combinato disposto con gli artt. 273 e 274 c.p.p., all’applicabilità di taluna delle misure cautelari coercitive) nè, meno che mai, attinente a un apprezzamento riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito.

Invero, la verifica e la valutazione in oggetto vanno effettuate con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla pg e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (ASN 200319011- RV 227241).

In altre parole, se (diversamente dal caso di specie) la pg avesse avuto la facoltà e non l’obbligo di trarre in arresto il P., non per questo il GIP avrebbe potuto sostituire il suo apprezzamento a quello degli ufficiali che intervennero in loco, ma avrebbe dovuto limitarsi a una vantazione, appunto, di mera ragionevolezza della condotta dei predetti, in considerazione della situazione di fatto come apparsa agli (e percepita dagli operanti, nel momento in cui vennero in contatto con la persona che poi, effettivamente, trassero in arresto.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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