T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 331 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 1° agosto 2009 e depositato il successivo 20.8 la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 6540 del 24/8/2009, comunicato a mezzo raccomandata n. 136251548932 pervenuta in data 28/8/2009, col quale l’Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha denegato, la richiesta di autorizzazione paesaggistica formulata ai sensi dell’ali. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, per i restauro/ricostruzione pertinente di un rudere ubicato in Lampedusa, C.da Imbriacola, foglio di mappa 10, partt. 178 ed ex 172 (oggi n. 400) ritenendo non formatosi il silenzio assenso previsto dall’ari. 46 della L.R. 28/12/2004 n. 17.

In tale gravame viene articolate la censura di erronea e falsa applicazione della legge: art. 46 L.R. 28.12.2004 n. 17.

Sostiene in particolare il ricorrente che nella fattispecie in questione, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, si sarebbe maturato il silenzioassenso previsto dall’art. 46 L.R. 28.12.2004 n. 17; sarebbe conseguentemente illegittimo il successivo provvedimento di diniego impugnato.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’amministrazione intimata, che con memoria ha replicato alle censure articolate in ricorso e chiesto il suo rigetto.

All’udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Presupposto sul quale viene radicato il presente gravame è che sull’istanza della ricorrente, di richiesta di nulla osta paesistico alla Soprintendenza di Agrigento, si sia formato il silenzio assenso previsto dall’art. 46 L.R. 28.12.2004 n. 17.

Tale presupposto non è però condivisibile, come correttamente rilevato dalla difesa erariale.

Invero, in diverse occasioni, il Consiglio di Stato ha precisato che "Ai fini della formazione del silenzio assenso, che rappresenta uno strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell’Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 cost. e presuppone quindi che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l’autorizzazione, implicitamente formatasi con il decorso del tempo, sia coerente alle previsioni di legge, e ciò indipendentemente dall’eventuale esercizio del potere di autotutela" (Consiglio Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831; vedi anche Cons. di Stato, VI, 21.9.2010 n. 7012; IV, 22.7.2010 n. 4823).

Conseguentemente la nota di richiesta di documentazione integrativa del 4.5.2009 n. 3457, inviata dalla Soprintendenza alla ricorrente, rileva non tanto ai fini dell’interruzione del procedimento di formazione del silenzio invocato dalla ricorrente, ma in quanto comprova che l’originaria istanza di nulla osta inoltrata dalla ricorrente non era correttamente corredata da tutta la documentazione necessaria affinché la Soprintendenza di Agrigento potesse esprimere il parere di sua competenza.

In assenza di tale condizione, alla luce dei principi esposti dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può ritenersi formato il silenzio assenso invocato dalla ricorrente ed il ricorso è pertanto infondato.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’amministrazione intimata, e per essa in favore dell’Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge, nella misura di Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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