Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 25-02-2011, n. 7451 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

S.C. è stata condannata dal GdP di Varese alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita PC, perchè riconosciuta colpevole dei delitti di cui agli artt. 612 e 594 c.p..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il GdP avrebbe dovuto assolvere l’imputata alla luce delle prove testimoniali e documentali fornite dalla difesa nel corso del dibattimento.

Tanto premesso, rileva il Collegio che l’impugnazione va correttamente qualificata appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di secondo grado.

Invero sono appellabili tutte le sentenze del GdP che, oltre a condannare a una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie o entità della pena, ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (ASN 201010344-RV 246618 e precedenti sin da ASN 200401349- RV 230205).

Conseguentemente, qualificato il proposto ricorso come appello, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Varese per il giudizio.
P.Q.M.

qualificata appello l’impugnazione proposta, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Varese per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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