Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 25-02-2011, n. 7449

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

Il PG presso la CdA di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza del GdP di Bergamo del giorno 11.6.2009 con la quale ha dichiarato NDP nei confronti di B.G. in ordine al reato a lui ascritto ( art. 582 c.p.) per essere detto reato estinto per tacita remissione di querela, atteso che la PO, pur avvertita del fatto che la sua assenza in udienza sarebbe stata interpretata come manifestazione di volontà in tal senso, non si è presentata all’udienza del 27.2.2009.

Il ricorrente deduce violazione di legge, ricordando che le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito che la condotta del querelante come sopra descritta non può essere interpretata come manifestazione di volontà di rimettere la querela.

Il ricorso è fondato, atteso che la giurisprudenza citata dall’impugnante PG (SS.UU., sent. n. 46088 del 2008, ric. PM in proc. Viele 241357) è esattamente nel senso indicato dal ricorrente.

Il principio, per altro, è stato ribadito successivamente da più di una pronunzia (da ultimo vedasi; ASN 201011142 – RV 247014 per la quale la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice).

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al GdP di Bergamo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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