Cons. Stato, Sez. V, Decisione 16 Febbraio 2010, n. 877 Concorsi Usare una scrittura in stampatello maiuscolo non configura un segno distintivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

L’appello è fondato.
Va, infatti, rilevato che i segni di riconoscimento devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge un componimento di individuare significativamente il soggetto che l’ha apposto, mentre nella specie, né la numerazione delle pagine, che è una evidente vicenda ordinatoria, né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere considerati segni di riconoscimento.
In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni.
In mancanza, pertanto, di altri evidenti segni di riconoscimento, l’elaborato, né per la numerazione delle pagine, né per l’uso della scrittura a stampatello maiuscolo, può considerarsi affetto da segni di riconoscimento.
Per quanto riguarda, poi, le altre censure di primo grado, assorbite dal Tribunale amministrativo regionale, le stesse non appaiono fondate.
Innanzitutto, la Commissione si è richiamata alle disposizioni del regolamento comunale in materia di concorsi e, perciò, tale richiamo è senz’altro sufficiente, ad individuare i criteri generali a cui la Commissione si sarebbe attenuta nel corso della valutazione degli elaborati. Poi, la valutazione degli elaborati è caratterizzata da discrezionalità tecnica ed essa, conseguentemente, non può essere censurata, al di fuori dei casi di manifesta illogicità, che nella specie non sussistono.
Inoltre, la verbalizzazione delle prove concorsuali è corretta, in quanto dà atto di quanto è necessario nel suo ambito, mentre non si vede la ragione perché il diploma di ragioniere debba essere considerato un titolo ulteriore, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso.
L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso presentato in quella sede.
Tuttavia, per la particolare natura del contenzioso azionato, le spese di giudizio del doppio grado possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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