T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 25-02-2011, n. 1174 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. presentava all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania domanda di partecipazione al corsoconcorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Scuola Secondaria Superiore e per gli Istituti Educativi, bandito con decreto Direttoriale della Direzione Generale del personale della Scuola e dell’Amministrazione del M.I.U.R. del 22/11/2004, pubblicato in G.U.R.I. -VI serie speciale n. 94 del 26/11/2004.

In considerazione del mancato superamento delle prove scritte, presentava domanda di accesso gli atti.

Avendo constato che sull’elaborato contenente la redazione del saggio era riportato il solo voto numerico assegnato (16/30), oltre alle firme dei commissari, e che sull’elaborato contenente la stesura del progetto mancavano le firme dei commissari e del voto attribuito, proponeva ricorso innanzi questo T.A.R., accolto con la sentenza n. 431/08, con cui si annullavano gli atti gravati, ritenendo che il voto numerico fosse inidoneo ad integrare una motivazione sufficiente.

Con tale sentenza si ordinava inoltre all’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati della ricorrente, conformandosi ai principi di diritto espressi.

Secondo il dictum giudiziale la rinnovazione del giudizio doveva essere effettuata da una sottocommissione in composizione diversa da quella che aveva espresso la prima valutazione, con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati.

Non avendo l’Amministrazione tempestivamente provveduto al riesame, la ricorrente proponeva giudizio di ottemperanza.

Nelle more di tale giudizio, alla ricorrente veniva comunicata la nota prot. n. AODRCA/1402 del 26/01/2009, con cui l’Amministrazione resistente le rappresentava che la commissione esaminatrice si era riunita per la rivalutazione dei suoi elaborati e che al termine delle operazioni era stato attribuito il voto di 16/30 alla prima prova, mentre non si era proceduto alla correzione delle seconda prova.

Avverso la nota innanzi citata e gli altri atti presupposti in epigrafe indicati, C.S. ha quindi proposto l’odierno ricorso, notificato in data 27 marzo 2009 e depositato il successivo 7 aprile 2009.

Il ricorso è articolato in cinque motivi di gravame, affidati alle seguenti censure:

1)Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del dictum della sentenza di questo T.A.R. n. 4531/08; violazione dell’art. 2 del D.M. 30/05/2001 n. 341; violazione del principio dell’anonimato.

Con la citata sentenza si era disposto che la rinnovazione del giudizio dovesse essere effettuata da una sottocommissione in composizione diversa rispetto a quella che aveva espresso l’originaria valutazione, al fine di assicurare il rispetto dell’art. 97 Cost. e quindi del principio di imparzialità e buon andamento della P.A..

Dagli atti rilasciati alla ricorrente si evince invece che la correzione, in sede di riesame, degli elaborati della ricorrente, contrassegnati con i numeri I/1/S (il saggio) e I/1/P (il progetto), era avvenuta ad opera dei componenti della I sottocommissione, formata dal Dott. Ciro Senofonte, quale presidente unico per entrambe le sottocommissioni, dalla Dott.ssa Carmela Sasso, dalla Dott.ssa Claudia Sorge, quali componenti, e dalla Dott.ssa Silvana Ferrigno, quale segretario.

Detta rinnovazione di giudizio era stata effettuata da una commissione almeno in parte coincidente con quella che aveva proceduto originariamente alla valutazione, annullata poi dal T.A.R. con la citata sentenza.

Infatti, pur non essendo la ricorrente a conoscenza dei membri della sottocommissione che aveva proceduto alla prima valutazione, alle operazione di rinnovazione del giudizio aveva comunque proceduto il Dott. Ciro Senofonte, in qualità di Presidente unico, che aveva svolto le medesime funzioni nell’ambito del primo procedimento di correzione, essendo il Presidente (ai sensi del decreto n. 341/2001), uno dei tre membri di cui si compone la Commissione o comunque la sottocommissione.

Da ciò l’illegittimità delle operazioni di rinnovo, compiute in spregio alle disposizione impartite dal T.A.R. con la sentenza n. 4531/08, dal momento che il Presidente aveva senz’altro partecipato alla rinnovazione del giudizio, avendo sottoscritto i verbali sia della sottocommissione che della Commissione in seduta plenaria ed avendo sottoscritto, al pari degli altri componenti della sottocommissione, le copie degli elaborati della ricorrente.

2)Violazione dell’art. 97 Cost; Violazione del dictum della sentenza di questo T.A.R. n. 4531/08; violazione del principio dell’anonimato.

La rinnovazione del giudizio è stata effettuata dalla I sottocommissione.

La ricorrente non è a conoscenza della sottocommissione che in origine aveva proceduto alla correzione dei propri elaborati.

Comunque le operazione che hanno condotto all’assegnazione degli elaborati alla sottocommissione, ai fini della rivalutazione, sono state condotte dalla stessa Amministrazione resistente, per cui è lecito dubitare che la valutazione sia stata effettuata da una commissione diversa rispetto a quella che aveva proceduto alla precedente valutazione.

Dubbio questo non risolvibile dal confronto delle firme apposte ab origine sugli elaborati della ricorrente e di quelli apposti sulle copie all’esito della rivalutazione, in considerazione della illeggibilità delle sottoscrizioni.

Violazione dell’art. 97 Costituzione; violazione del dictum della sentenza n. 4531/2008; violazione del principio dell’anonimato.

Dalla documentazione consegnata alla ricorrente in sede di accesso agli atti si evince che l’Amministrazione scolastica, prima di inviare gli elaborati alla Commissione, aveva provveduto a predisporre copie degli stessi – quelli oggetto del riesame e quelli estratti a sorte dalla commissione, al fine di garantire il principio dell’anonimato – effettuando gli adempimenti (sbiancatura del nominativo e del numero identificativo e fotocopie) necessari a salvaguardare l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni.

La descrizione degli adempimenti da effettuarsi all’uopo era contenuta nella nota prot. 15462 del 21/10/2008 inviata dal Direttore dell’Ufficio V del Ministero – Direzione Generale della Campania, al Presidente della Commissione, dott. Ciro Senofonte.

Sennonché in alcuno degli atti rilasciati in sede di accesso sono descritte le modalità e i tempi di effettivo svolgimento di tali adempimenti, per cui non vi è alcuna garanzia in ordine al rispetto del principio della segretezza e dell’anonimato.

Questo anche in considerazione: a) della circostanza che il segretario della I sottocommissione era la dott.ssa Silvana Ferrigno, dipendente dell’amministrazione resistente, addetta proprio all’Ufficio di Napoli, via S. Giovanni in Corte n. 7; b) che dalla predetta nota prot. 15462 si rileva la trasmissione della stessa al prof. Ciro Senofonte, c/o Direzione Regionale Campania, Ufficio V e quindi presso la stessa sede dell’Ufficio emittente, sito in Napoli, via S. Giovanni in Corte n. 7; c) la stessa commissione di concorso, in seduta plenaria in data 21/10/2008, mentre erano probabilmente in corso le operazioni di sbiancatura e fotocopiatura, si era riunita presso i locali della direzione scolastica regionale per la Campania, siti n via S. Giovanni in Corte.

Pertanto, in mancanza di atti che documentino l’assunzione di misure idonee a garantire la segretezza delle operazioni volte ad assicurare l’anonimato degli elaborati da rivalutare, non può escludersi che vi sia stato, nell’ambito della sede della Direzione scolastica, diffusione di dati che avrebbero consentito l’identificabilità degli elaborati, in violazione del principio dell’anonimato, con conseguente illegittimità anche degli atti conseguenti di rivalutazione degli elaborati.

3)Violazione degli artt. 4 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90; violazione art. 11 del bando de quo; violazione dei criteri fissati dalla Commissione nella seduta del 13/12/005; eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti. Errata applicazione di norme tecniche.

L’art. 11 comma 5 del bando di concorso prescriveva. "il saggio è valutato con riferimento ai seguenti criteri: padronanza dei temi affrontati; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; chiarezza e correttezza della forma espressiva".

Con il verbale n. 7 del 13/12/2005 la commissione ha fissato i seguenti parametri di valutazione:

a)Aderenza al tema: il candidato si è saputo inserire opportunamente nella situazione, cioè con gradualità, tenendo conto dei punti di vista diversi (il termine cultura nel suo aspetto polivalente e prlurisoggettivo).

b) Maniera espressiva compiuta: il suo pensiero non deve essere smozzicato, incompleto, ma avere una sua ragione logica interna.

c) Scrittura fluente e formulazione del proprio pensiero in modo articolato, rispettando le convenzioni ortografiche, sì da dimostrare di avere bene acquisto il lessico fondamentale utilizzando le opportunità offerte dallo studio di varie discipline.

Nel verbale del 12/11/2008 per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato dal n. I/1/S, la I sottocommissione aveva espresso un giudizio di inidoneità, con votazione pari a 16/30, con la seguente motivazione" il candidato non suggerisce in quale modo l’eredità della cultura classica abbia potuto integrarsi con altre culture. Non risultano inoltre adeguatamente esplicitati i principi normativi, pedagogici e didattici contenuti nella l. 53/03 in ordine a quanto richiesto nella traccia".

Il giudizio in esame sarebbe illogico e contraddittorio e fondato su un’erronea interpretazione della traccia, con conseguente sindacabilità del medesimo, ricorrendo i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per il sindacato dei giudizi espressivi di discrezionalità tecnica.

Infatti la traccia del saggio era del seguente tenore: "una cultura fornisce ai suoi portatori un sistema di strutture linguistiche, immaginative e assiologie capaci di orientarli tecnologicamente ed emozionalmente, in modo da organizzare la vita individuale e quella sociale in maniera appagante ed efficiente. Il candidato suggerisca in quale modo l’eredità della nostra cultura classica e tecnologica, trasmessa attraverso la scuola, possa aprirsi all’integrazione con altre culture che specificamente vengono a contatto con noi, secondo i principi normativi, pedagogici e didattici definiti dalla l. 53/03.

Al candidato si chiedeva pertanto di suggerire possibili soluzioni da adottarsi secondo i principi della L 53/03 per consentire l’integrazione della nostra cultura con le altre, indicazioni puntualmente effettuate dalla ricorrente e non, secondo quanto ritenuto nel giudizio espresso dalla sottocommissione, di descrivere come sia avvenuta tale integrazione.

Da ciò l’illogicità della valutazione effettuata, in quanto basata su un erronea interpretazione della traccia.

5) Violazione dell’art. 24 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 11 del bando de quo, violazione dei criteri fissati dalla Commissione nella seduta del 13/12/2005. Eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti. Errata applicazione di norme tecniche.

Il giudizio espresso dalla Commissione si rileva errroneo in quanto si è ritenuto non sviluppato un profilo erroneamente ritenuto fondamentale nello sviluppo del saggio o comunque non si è tenuto conto che l’elaborato della ricorrente era rispondente a quanto richiesto nella traccia.

Lo stesso pertanto era meritevole di positiva valutazione, alla stregua di quanto richiesto nell’art. 11 del bando di concorso e nel verbale di prefissione dei parametri di valutazione, adottato nella seduta del 13/12/2005 (verbale n. 7).

Ciò è confermato anche dalla relazione a firma del prof. Ugo Piscopo, tecnico di fiducia della ricorrente, che ha evidenziato come l’elaborato fosse suscettibile di positiva valutazione alla stregua dei criteri di valutazione adottati dalla stessa commissione, in contraddizione con il giudizio negativo espresso in sede di riesame.

Da ciò la piena censurabilità del giudizio espresso dalla Commissione di concorso, se del caso anche a mezzo effettuazione di C.T.U.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, con deposito di memoria difensiva e di documenti, instando per il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tar Campania, sez. VIII, con ordinanza sospensiva n. 1127/09 ha rigettato l’istanza di sospensiva, riscontrando, con articolata motivazione, il difetto del fumus boni iuris.

Parte ricorrente ha quindi depositato memoria difensiva, insistendo ulteriormente nei propria assunti.

Il ricorso è stato quindi chiamato innanzi a questa Sezione per l’udienza pubblica di merito in data 12/01/2011 e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Ciò posto in punto di fatto, il Collegio ritiene di non doversi discostare dal giudizio di infondatezza delle censure poste a base del ricorso, già espresso, sia pure prima facie, dalla sez. VIII di questo T.A.R. con l’ordinanza sospensiva 1127/09.

2. A tal riguardo possono analizzarsi, in quanto connesse, da un lato le prime tre censure del ricorso, fondate sulla violazione del dictum della sentenza del Tar Campania sez. II, n. 4531/08 – in relazione al profilo della diversità della composizione della sottocommissione che doveva procedere al riesame degli elaborati della ricorrente e in relazione all’adozione di misure atte a garantire l’anonimato degli elaborati – e dall’altro lato le ultime due censure, fondate sull’erroneità e sull’illogicità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione esaminatrice.

3. Il primo gruppo di censure può essere disatteso alla stregua dei seguenti rilievi.

Ed invero con la sentenza n. 4531/2008, Il Tar Campania, sez. II, aveva annullato il giudizio negativo espresso in sede di prima correzione degli elaborati della ricorrente riscontrando l’insufficienza del giudizio numerico, in considerazione anche alla genericità delle prescrizioni di valutazione dettate dall’art. 11 comma 5 del bando di concorso e dei parametri di valutazione prefissati dalla commissione nella seduta del 13 dicembre 2005 con il verbale n. 7.

Conseguentemente aveva statuito "Dalla presente pronuncia discende l’obbligo per l’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti della ricorrente, conformandosi ai principi di diritto espressi dal Collegio. Giova precisare che la rinnovazione del giudizio dovrà essere effettuata da sottocommissione con composizione diversa rispetto a quella che ha espresso la prima valutazione, con l’osservanza, peraltro, di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati".

Il dictum giudiziale, come evincibile dagli atti, non risulta violato né in relazione al profilo della diversità della sottocommissione, né in relazione al profilo dell’adozione di misure idonee a garantire l’anonimato degli elaborati.

3.1.Quanto al primo profilo, basti evidenziare che la diversità di composizione della sottocommissione non era prefigurata come integrale dalla menzionate sentenza e concerneva non già la commissione plenaria, bensì la sola sottocommissione (sia l’una che l’altra ovviamente presieduta dal medesimo soggetto).

Dagli atti risulta che il solo Presidente della sottocommissione, in quanto presidente unico della commissione esaminatrice, aveva proceduto alla prima correzione degli elaborati, né detta circostanza, suffragata dagli atti dell’Amministrazione depositati dallo stesso ricorrente, è documementalmente smentita da parte ricorrente, che al riguardo si è limitata a formulare mere congetture.

La composizione della sottocommissione che ha proceduto alla rivalutazione degli elaborati di parte ricorrente è pertanto avvenuta da un lato in osservanza a quanto statuito nella sentenza n. 4531/08 di questo T.A.R., dall’altro nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’art. 8 comma 1 del bando di concorso che a sua volta rinvia al D.M. 30 maggio 2001 n. 341 (Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici) il cui art. 2 comma 7 prevede che "Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto…".

Evidente è la finalità di tale disposto, laddove prescrive l’unicità del presidente della commissione esaminatrice – coincidente pertanto con il presidente delle sottocommissioni – volta a garantire l’uniformità dei criteri di valutazione e delle procedure di correzione degli elaborati di concorso, a garanzia dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di imparzialità.

L’osservanza di tale disposto normativo, non oggetto di disapplicazione ad opera della citata sentenza del T.A.R. Campania, che si era limitata a prescrivere la diversità dei componenti della sottocommissione (e non del presidente), imponeva pertanto che in sede di rivalutazione degli elaborati fossero diversi i componenti della sottocommissione, ma non il Presidente che non poteva che coincidere con il Presidente unico della Commissione esaminatrice in seduta plenaria.

Dagli atti del giudizio non risulta che – con l’unica eccezione, normativamente imposta, del Presidente – i componenti della sottocommissione che hanno proceduto alla rivalutazione degli elaborati della ricorrente avessero partecipato anche alla prima correzione, fatta oggetto di annullamento ad opera del T.A.R. Campania con la citata sentenza.

Dalla disamina degli atti depositati dalla stessa ricorrente deve per contro ritenersi che la composizione fosse diversa.

Ed invero nella nota prot. 15462 del 21/10/2008 inviata dal Dirigente dell’ufficio V della Direzione Generale della Campania al Presidente della Commissione, era prescritto che la rinnovazione del giudizio doveva essere effettuata da sottomissione con composizione diversa da quella che aveva espresso il primo giudizio.

Al fine di assicurare il rispetto di tale principio era inoltre precisato che successivamente alle operazioni volte a garantire l’anonimato l’Ufficio avrebbe provveduto ad imbustare gli elaborati a sua volta valutati dalla I sottocommissione in buste sigillate sulle quali sarebbe stato annotato I sottocommissione e quelli a suo tempo valutati dalla II sottomissione in buste sigillate sulle quali sarebbe stato annotato II sottocommissione.

Nella nota prot. 1760/P del 11 novembre 2008, del pari indirizzata Dirigente dell’ufficio V della Direzione Generale della Campania al Presidente della Commissione si era dato atto dell’adempimento di tali formalità.

Nel verbale n. 1 del 12 novembre 2008 si dà inoltre atto che "dopo la separazione delle buste gialle risultano 13 buste gialle con l’annotazione I sottocommissione, che pertanto, sono assegnate alla II sottocommissione e 12 buste gialle con l’annotazione II sottocommissione, che, pertanto sono assegnate alla I sottocommissione".

Gli elaborati della ricorrente pertanto, in quanto in origine valutati dalla seconda sottocommissione, sono stati assegnati alla prima sottocommissione, che ha proceduto alla rivalutazione del saggio della ricorrente, come evincibile dal verbale del 12 novembre 2008.

Il saggio della ricorrente, contrassegnato dal numero I, 1, S, è stato riesaminato dalla prima sottocommissione nella medesima seduta.

Dal medesimo verbale si evince inoltre che i componenti della sottocommissione (I sottocommissione) che hanno proceduto in sede di riesame alla correzione del saggio della ricorrente sono stati, oltre al Presidente Unico Prof. Ciro Senofonte, la dott.ssa Sasso Carmela e la dott.ssa Sorge Nadia., nonché la dott.ssa Ferrigno Silvana, quest’ultima in qualità di segretario.

Si deve già a queste stregua ritenere che tali componenti, con l’unica eccezione del Presidente, non coincidessero con quelli, appartenenti alla II sottocommissione, che in origine avevano proceduto alla correzione degli elaborati della ricorrente

Ciò si evince anche dal verbale n. 7 del 13 dicembre 2005 con il quale si dà atto della riunione della Commissione in seduta Plenaria ai fini della prefissione dei parametri di valutazione, nel quale sono indicati quali componenti della II sottocommissione il Dott. Stefano Alfonso, la dott.ssa Iomelli Giuseppina e quale segretario il dott. Aversa Fausto.

Si deve ritenere pertanto che i componenti della sottocommissione che in origine avevano valutato gli elaborati della ricorrente fossero il dott. De Stefano Alfonso e la dott.ssa Iomelli Giuseppina e che il segretario fosse il dott. Aversa Fausto, soggetti pertanto diversi da quelli che hanno proceduto al riesame degli elaborati.

Parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione atta a suffragare le sue illazioni in ordine alla coincidenza anche dei membri della sottocommissione, diversi dal Presidente, che come detto, non poteva che coincidere con il Presidente Unico della commissione esaminatrice.

Ed invero non ha neanche provveduto al deposito degli elaborati originariamente corretti dalla seconda sottocommissione ed in particolare del saggio – il quale recava, secondo quanto da lei stessa dedotto, le firme dei commissari che avevano proceduto alla correzione – da ritenersi in suo possesso, per avere proceduto all’accesso agli atti e poi alla proposizione di ricorso innanzi a questo T.A.R. avverso il primo giudizio di inidoneità, poi deciso con la citata sentenza n. 4531/08.

Né rileva la circostanza addotta della illeggibilità delle firme in quanto, a prescindere dalla esatta identificabilità dei sottoscrittori, il Collegio avrebbe potuto riscontrare de visu la corrispondenza delle firme apposte sul saggio all’epoca corretto dalla II sottocommissione, con quelle apposte sulla copia del medesimo, oggetto di correzione in sede di riesame, ad opera della I sottocommissione e depositate agli atti dell’odierno giudizio.

Vanno pertanto disattese le censure di cui ai primi due motivi di ricorso.

3. 2. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata adozione di misure idonee, atte a garantire l’anonimato degli elaborati, secondo quanto al riguardo imposto dal T.A.R. Campania con la citata sentenza.

Ed invero sia dalle note del 21 ottobre 2008, prot. 15462 e 11 novembre 2008, prot. 17060/P dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nonché dai verbali del 21 ottobre 2008 della commissione plenaria e del 12 novembre della I sottocommissione, si evince l’avvenuto rispetto delle garanzie di anonimato e l’osservanza delle prescrizioni imposte nella varie sentenze che si erano pronunciate sulla procedure concorsuale de qua e non solo di quella intervenuta nei confronti della ricorrente, che si era limitata ad imporre in via generica l’adozione di misure atte a garantire l’anonimato degli elaborati, rimettendo all’Amministrazione l’individuazione delle misure più opportune.

In particolare risulta rispettato il criterio imposto nella sentenza del T.A.R. Campania, sez. II, n. 5902/08, richiamato nel verbale della commissione esaminatrice in seduta plenaria del 21 ottobre 2008, ovvero "l’inserimento degli elaborati da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (con un minimo di dieci) estratti fra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio o punteggio, con applicazione delle norme e dei criteri all’epoca vigenti (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/10"006, n. 6196)".

Nella nota del 21 ottobre 2008, prot. 15462 si precisa infatti che solo successivamente alle operazioni atte a garantire l’anonimato si sarebbe proceduto ad imbustare gli elaborati, indicando distintamente quelli all’epoca corretti dalla prima sottocommissione e quelli corretti dalla seconda sottocommissione, consegnandoli al Presidente della Commissione.

Segnatamente in detta nota viene evidenziato che sarebbero stati consegnati al Presidente della Commissione 25 plichi contenenti ciascuno due elaborati (I e II prova), di cui cinque appartenenti ai candidati di cui alle sentenze, dieci appartenenti ai candidati valutati dalla prima sottocommissione e dieci appartenenti ai candidati valutati dalla seconda sottocommissione.

Dell’adempimento di tali operazione si dà poi atto nella nota prot. 17060/P del 11 novembre, nella quale si dà altresì atto della contestuale trasmissione dei 25 plichi, contenenti ciascuno i due elaborati delle prove di concorso, al Presidente della Commissione.

Nel verbale della Commissione di concorso del 12 novembre 2008 si dà invece atto della separazione delle buste gialle, con assegnazione delle 13 buste gialle, contrassegnate con l’annotazione I sottocommissione, alla II sottocommissione e delle 12 buste gialle, con l’annotazione II sottocommissione, alla I sottocommissione.

Nella seduta del 11 dicembre 2008 si è quindi proceduto, come è dato evincere dal relativo verbale, a correzione avvenuta, alle operazioni di identificazione degli autori degli elaborati oggetto di rivalutazione ad opera delle due sottocommissioni.

Risulta pertanto dagli atti l’avvenuta adozione di tutte le misure atte a garantire l’anonimato degli elaborati oggetto di correzione.

Nè rileva la circostanza che il segretario della sottocommissione fosse dipendente della medesima amministrazione (prescrizione questa imposta dall’art. 2 comma 5 D.M. 341/2001 – secondo cui. "Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all’area professionale C" – cui rinvia l’art. 8 comma 1 del bando di concorso) e prestasse servizio presso la medesima sede in cui si erano svolte sia le operazioni atte a garantire l’anonimato (sbiancatura degli elaborati oggetto delle sentenze che avevano disposto il riesame ed altri elaborati estratti a sorte redatti nell’ambito del medesimo concorso… cfr nota prot. 15462 del 21/10/2008), sia le operazioni della commissione.

Trattasi infatti della sede della Direzione Generale della Campania, ovvero dell’articolazione periferica dell’Amministrazione che aveva indetto il concorso, cui faceva capo, a livello regionale, la procedura concorsuale de qua, per cui le operazioni di sbiancatura e fotocopiatura, affidate ai dipendenti dell’Ufficio Quinto (cfr al riguardo verbale della commissione esaminatrice del 21 ottobre 2008), non potevano che svolgersi presso la sede dell’Amministrazione periferica.

Del pari la commissione esaminatrice, in quanto organo interno, temporaneo e straordinario dell’Amministrazione, cui faceva capo la procedura concorsuale (cfr sulla natura della commissione esaminatrice ex multiis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 26 gennaio 2004, n. 711) non poteva che intendersi domiciliata presso la sede della medesima Amministrazione.

Poste queste necessarie premesse, a nulla rileva la circostanza che la commissione di concorso si fosse riunita nella medesima data di redazione della nota prot. 15462 presso la sede della Direzione Generale della Campania, in quanto, come si evince dal verbale della medesima seduta, detta riunione era avvenuta al solo fine di estrarre a sorte i venti elaborati tra i quali inserire gli elaborati da riesaminare ed al fine di stabilire il calendario delle sedute delle due sottocommissioni.

Le operazioni di sbiancatura e fotocopiatura non potevano quindi che svolgersi successivamente all’estrazione a sorte; inoltre le copie degli elaborati da esaminare sono state trasmesse diversi giorni dopo, ovvero in data 11 novembre 2008, come si evince dalla nota di pari data prot. 17060/P.

In considerazione di ciò, irrilevante è la circostanza che non siano stati indicati i tempi in cui sono state effettuate le operazioni di sbiancatura e fotocopiatura – da intendersi comunque effettuate, alla stregua di quanto innanzi precisato, successivamente alla seduta della commissione di concorso del 21 ottobre 2008 e prima dell’11 novembre 2008 – nonché i nominativi dei soggetti che avevano effettuato dette operazioni materiali, in quanto l’attività di verbalizzazione deve intendersi indefettibile in relazione alle sole sedute della commissione esaminatrice, ai fini della corretta descrizione delle attività valutative compiute e non può pertanto estendersi alle operazione propedeutiche, meramente materiali, di preparazione dei lavori della commissione, effettuate dai dipendenti dell’Amministrazione.

Alla stregua di quanto osservato, le deduzioni di parte ricorrente, in quanto non supportate da alcuna prova documentale, assurgono a mere congetture, non suscettibili di positiva valutazione.

4. Può ora passarsi alla disamina delle ultime due censure del ricorso con cui parte ricorrente lamenta l’erroneità, in quanto fondata su un erronea interpretazione della traccia, del giudizio valutativo espresso dalla commissione.

Deduce in particolare la ricorrente con il quarto motivo di ricorso che nella traccia del saggio (unico elaborato oggetto di rivalutazione, in considerazione del giudizio d’inidoneità espresso dalla commissione sullo stesso) si era richiesto ai candidati di suggerire in quale modo la cultura classica poteva integrarsi con le altre culture, secondo i principi della L. 53/03 e non di descrivere, secondo quanto ritenuto dalla commissione, come fosse avvenuta detta integrazione.

Deduce inoltre con il quinto motivo di ricorso che la commissione esaminatrice aveva erroneamente ritenuto non adeguatamente sviluppato un profilo erroneamente ritenuto fondamentale nello sviluppo del saggio, non tenendosi conto che l’elaborato della ricorrente, come evidenziato dal suo tecnico di fiducia, Prof. Piscopo, era pienamente rispondente a quanto richiesto nella traccia.

Conclude pertanto la ricorrente che il suo elaborato era inoltre ben articolato ed argomentato, e quindi suscettibile di positiva valutazione secondo i criteri di valutazione indicati all’art. 11 del bando di concorso e nel verbale n. 7 del 13/12/2005.

Ai fini della disamina di tali motivi di ricorso occorre soffermarsi sul giudizio espresso dalla sottocommissione nella seduta del 12/11/2008.

Il saggio della ricorrente, contrassegnato con il n. I/1/S è stato ritenuto inidoneo, con l’attribuzione del punteggio di 16/30, con la seguente motivazione "il candidato non suggerisce in quale modo l’eredità della cultura classica abbia potuto integrarsi con altri culture. Non risultano inoltre, adeguatamente sviluppati i principi normativi, pedagogici e didattici contenuti nella legge n. 53/03 in ordine a quanto richiesto nella traccia".

A seguito della proposizione dell’odierno ricorso la I sottocommissione si è inoltre riunita nella seduta del 27 maggio 2009, al fine di confermare il giudizio espresso in sede di riesame, tenendo conto delle censure mosse dalla ricorrente.

In tale seduta la I sottomissione è quindi pervenuta alle seguenti conclusioni "Dal riesame dell’elaborato in questione emerge che i rilievi avanzati dalla difesa sono privi di fondamento nonché artatamente distorcenti la semantica del giudizio di inidoneità. Emblematico, in proposito il passo (IV motivo di ricorso, pag. 11) dove si dichiara che "la ricorrente ha puntualmente effettuato indicazioni….al fine di consentire l’integrazione della nostra cultura con le altre, mentre la commissione nella motivazione del giudizio di inidoneità sostiene (erroneamente) che per stare in tema la candidata avrebbe dovuto " descrivere come sia avvenuta tale integrazione". Il che, come si può facilmente appurare, leggendo il giudizio di inidoneità, non sussiste se non nell’intento depistante della ricorrente teso a produrre persuasioni illegittime e travisamento del giudizio medesimo. Tanto da arrivare con stupefacente disinvoltura a bollare come errata e travisata l’interpretazione della traccia del saggio da parte della commissione esaminatrice, nella inconsapevolezza che a concepire, elaborare e redarre la traccia è stata questa stessa commissione che (paradossalmente) poi non avrebbe colto il senso e la portata del suo operato. Ma al di là degli appigli e delle elucubrazioni difensive, resta il fatto che la candidata non si è attenuta al tema proposto, essendosi dilungata ad esporre considerazioni generiche sul concetto di cultura, sulle finalità, la funzione della Scuola oggi e sui riferimenti alla legge n. 53, alla luce di formule scontate e definitore. Così è stato palesamene disatteso il primo fondamentale punto A dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione in conformità alla Direttiva Ministeriale.

Come si può allora non notare che la ricorrente ha omesso del tutto di mettere in rilievo il ruolo e l’incidenza dell’eredità della nostra cultura classica e tecnologica (ignorata) nell’aperture dei suoi schemi generali verso altre culture, non arrocandosi e quindi non temendo di indebolire la stabilità delle proprie strutture concettuali e assiologiche"

Il giudizio espresso dalla Commissione dopo la proposizione del ricorso non può essere preso in considerazione se non nei punti in cui si richiama, esplicitandolo, al giudizio di inidoneità già formulato nella seduta del 12/11/2008, non potendo ammettersi una motivazione postuma, in quanto la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio, dovendo essa precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, individuando il fondamento dell’illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (ex multiis T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 febbraio 2010, n. 752; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 aprile 2010, n. 396; Consiglio Stato, sez. V, 15 novembre 2010, n. 8040).

Ciò tanto più ove, come nella specie, vengano in questione atti connotati da discrezionalità tecnica

(cfr per contro sull’ammissibilità della motivazione postuma in riferimento agli atti vincolati T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 04 giugno 2010, n. 2392; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 19 giugno 2008, n. 152; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983).

Poste queste necessarie premesse, deve escludersi che il giudizio valutativo espresso dalla commissione sul saggio delle ricorrente nella seduta del 12 novembre 2008 sia illogico od inattendibile sul piano della correttezza del procedimento applicativo seguito.

Ed invero il giudizio negativo espresso dalla commissione si fonda su due elementi, entrambi dotati di autosufficienza: da un lato la considerazione che "il candidato non suggerisce in quale modo l’eredità della cultura classica abbia potuto integrarsi con altre culture"; dall’altro quella che "non risultano adeguatamente esplicitati i principi normativi, pedagogici e didattici contenuti nella L. 53/03, in ordine a quanto richiesto nella traccia".

4.1 Parte ricorrente ha specificamente censurato la prima parte del giudizio di inidoneità, con il quarto motivo di ricorso, mentre non ha formulato alcuna specifica censura avverso la seconda parte del giudizio di inidoneità, limitandosi genericamente ad affermare, nel quinto motivo di ricorso, che la commissione aveva "erroneamente ritenuto non sviluppato un profilo erroneamente ritenuto fondamentale nello sviluppo del saggio".

Né alcun riferimento all’adeguatezza dell’esplicitazione dei principi normativi, pedagogici e didattici contenuti nella L. 53/03 vi è nella relazione tecnica prodotta dalla parte, a firma del Prof. Piscopo.

Già a tale stregua potrebbero disattendersi le censure formulate da parte ricorrente.

Ed invero per giurisprudenza costante il provvedimento a motivazione plurima non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (ex multiis T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6457; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02 luglio 2010, n. 16564; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 03 febbraio 2010, n. 555).

Deve al rigaurdo ritenersi corretto il procedimento valutativo seguito dalla commissione, nel ritenere essenziale – in aderenza alla traccia dalla stessa formulata e nel pieno rispetto del tenore letterale della traccia medesima – ai fini di un’esauriente trattazione, l’esplicitazione dei principi normativi, pedagogici e didattici contenuti nella L. 53/03.

Ciò in osservanza del criterio valutativo di cui alla lett. A, formulato dalla stessa commissione nella seduta plenaria del 13 dicembre 2005.

Inoltre dalla disamina dei verbali della commissione esaminatrice si evince che anche altri elaborati erano stati giudicati inidonei, per l’insufficiente esplicitazione dei principi contenuti nella L. 53/03 (elaborato (I/2/S; I/7/S; I/8/S; I/12/S).

4.2 Peraltro, anche la prima parte del giudizio di segno negativo espressa dalla Commissione, ove correttamente interpretata, non presenta quei profili di non aderenza alla traccia dedotti da parte ricorrente.

Infatti si deve ritenere, nonostante l’uso del verbo al passato, che la commissione abbia espresso il giudizio negativo, per non avere la candidata adeguatamente suggerito in quale maniera l’eredità della cultura classica possa aprirsi all’integrazione delle altre culture.

Ciò si evince dall’uso del verbo adottato dalla commissione "suggerire" che non può pertanto connotare, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, una "descrizione" sul come sia avvenuto il processo di integrazione.

La correttezza di siffatta interpretazione si desume anche da quanto espresso dalla medesima I sottocommissione nel verbale, innanzi richiamato, del 27 maggio 2009, che non assurge, sotto questo unico profilo, ad una inammissibile motivazione postuma, ma semmai ad una "interpretazione autentica" del giudizio già espresso dalla commissione nella seduta del 12 novembre 2008.

4.3 Alla stregua di tali considerazioni, il giudizio valutativo espresso dalla commissione non risulta inficiato da profili di illogicità e risulta aderente ai criteri di valutazione prefissati nel bando di concorso e ai parametri di valutazione adottati dalla stessa commissione nella seduta del 13 dicembre 2005.

Lo stesso pertanto risulta insindacabile in questa sede, nonostante le diverse conclusioni in ordine all’idoneità dell’elaborato della ricorrente contenute nella consulenza di parte.

Ed invero in materia di concorsi pubblici, alla consulenza di parte non può attribuirsi valore sostituivo della valutazione operata dalla commissione esaminatrice, trattandosi di valutazione tecnicodiscrezionale che, nel giudizio di legittimità, è oggetto di sindacato giurisdizionale solo in caso di lampante implausibilità dell’operato valutativo della commissione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 maggio 2010, n. 11956).

Il giudizio tecnicodiscrezionale della commissione esaminatrice riguarda infatti vari profili la cui valutazione implica un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte di una manifesta implausibilità dell’operato valutativo della commissione (Consiglio Stato, sez. IV, 09 settembre 2009, n. 5406; in senso analogo T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 dicembre 2008, n. 11150).

A tale stregua deve considerarsi insindacabile il rinnovato giudizio sul saggio della ricorrente – in considerazione della non illogicità del medesimo, sul piano della correttezza del procedimento applicativo seguito – espresso in sede di riesame dalla commissione esaminatrice, nella seduta del 12 novembre 2008:

In tale seduta non si è per contro proceduto, in considerazione del giudizio di inidoneità espresso sul saggio, alla correzione dell’elaborato progettuale; ciò nel pieno rispetto della prescrizione del bando di concorso, in quanto in esso non era prevista alcuna possibilità di compensazione, essendo precisato all’art. 11 comma 8 che "superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte".

5. In considerazione della infondatezza di tutte le censure il ricorso va rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’attività difensiva spiegata dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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