Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce 1866/2008

Registro Decisioni: 62/2009

Registro Ricorsi: 1866/2008

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente

Massimo Santini Componente, relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1866/2008 presentato dal sig. Maurizio Rizzello, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Vincenzo Lalli e Gianluigi Pellegrino, ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio di quest’ultimo alla via Augusto Imperatore n. 16;

contro

il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Luisa De Salvo e Laura Astuto ed elettivamente domiciliato presso gli uffici del comune stesso;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune predetto in relazione alla istanza presentata in data 13 luglio 2007 dal ricorrente per ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in esito alla notifica al Comune, in date 18-19 giugno 2008, della sentenza n. 1443 del 2008 di questa sezione con cui si afferma l’obbligo di provvedere al riguardo;

e per la nomina

di un commissario ad acta per provvedere all’obbligo di cui sopra;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Designato alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Massimo Santini e uditi altresì l’Avv. Valeria Pellegrino, in sostituzione dell’Avv. Gianluigi Pellegrino, per il ricorrente e l’Avv. Astuto per l’amministrazione resistente.

Considerato quanto segue:

Fatto e Diritto

Nell’atto di gravame si espone che il ricorrente è proprietario di un immobile di civile abitazione sito in Lecce, località Spiaggiabella, in ordine alla quale ha presentato nel 2005 apposita DIA per la sua ristrutturazione.

A seguito di sopralluogo del Nucleo di Vigilanza Edilizia, in data 19 marzo 2007 il dirigente dell’UTC del comune di Lecce ordinava al ricorrente di demolire una serie di opere di cui si era accertata la natura abusiva (in particolare, tre manufatti, di cui uno in funzione di collegamento tra due terrazze, due scale e modifica di alcuni prospetti).

In data 29 maggio 2007 l’interessato proponeva istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380 del 2001, così “congelando” la predetta ordinanza di demolizione.

A fronte di tale istanza il Comune di Lecce inviava allora, in data 7 giugno 2007, preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con la quale comunicava che la presenza di vincoli paesaggistici costituiva, ai sensi dell’art. 146, comma 12, del predetto codice dei beni culturali, motivo ostativo all’accoglimento della predetta istanza, in quanto sarebbe preclusa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, salva la presenza di abusi c.d. “minori” ex art. 167 del codice stesso, successivamente alla realizzazione delle opere. Al riguardo veniva specificamente indicata la realizzazione di due vani, rispettivamente posti sopra e in aderenza al box.

Su invito della stessa amministrazione l’interessato, in data 13 luglio, da un lato produceva osservazioni in merito ai motivi ostativi comunicati e, allo stesso tempo, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del codice dei beni culturali, trattandosi in ogni caso – secondo la sua prospettazione – di abusi minori, come tali consentiti dalla vigente normativa.

Nelle more della definizione di tale procedura (di compatibilità paesaggistica, per l’appunto), l’interessato interponeva comunque ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-diniego radicatosi sull’accertamento di conformità urbanistica di cui all’art. 36 del Testo Unico edilizia. In merito a tale ricorso (n. 1885/2007) la terza sezione di questo Tribunale si esprimeva con pronunzia cautelare n. 1259 del 20 dicembre 2007, con la quale, nel dare atto del silenzio-diniego formatosi sulla medesima istanza del 29 maggio 2007, respingeva la domanda di sospensione sulla base della assenza del requisito del periculum.

Parallelamente, sul versante dell’autorizzazione paesaggistica l’amministrazione faceva poi decorrere infruttuosamente il termine (180 gg.) all’uopo previsto dall’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nel silenzio della p.a., veniva allora proposto il ricorso in esame per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e, in particolare, dei termini previsti dal citato art. 167. Si faceva altresì presente di avere provveduto alla demolizione e al ridimensionamento delle opere specificamente indicate dal Comune di Lecce nel preavviso di rigetto (integrativo) del 7 giugno 2007.

Il ricorso veniva accolto, con sentenza n. 1443 del 2008 di questo TAR, in particolare sul presupposto che, pur a fronte della istanza in data 13 luglio 2007, il Comune non aveva ancora concluso il relativo procedimento amministrativo nel termine legalmente fissato (180 gg).

La sentenza veniva notificata in date 18-19 giugno 2008 al Comune di Lecce, il quale si attivava tuttavia, e dietro sollecito del privato, soltanto in data 1° ottobre 2008 – dunque ben oltre il termine di 60 gg. fissato da questo Tribunale amministrativo – mediante richiesta di parere alla soprintendenza statale (la quale a sua volta richiedeva, in data 10 ottobre 2008, una integrazione istruttoria).

L’interessato, dopo alcune diffide, proponeva allora ricorso per violazione del termine di 60 gg. fissato da questo TAR con la sentenza citata (dunque in sostanza per l’esecuzione del giudicato).

Si costituiva in giudizio il Comune di Lecce, sostenendo che il termine di 180 gg. previsto dall’art. 167 del codice dei beni culturali non sarebbe ancora scaduto, dovendosi peraltro far decorrere tale termine dall’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza statale, intervenuto in data 28 novembre 2008 (ossia dopo l’integrazione documentale avvenuta il 4 novembre 2008).

Tale parere, a ben vedere, è stato espresso in termini favorevoli in quanto l’intervento edilizio già realizzato “non determina pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area interessata”.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

È quanto mai evidente che, allo scadere del termine imposto da questo Tribunale, il Comune risultava ancora inadempiente.

Inattendibile è la tesi propugnata dalla difesa comunale secondo cui si sarebbe riaperto, a seguito della sentenza di questo TAR, un nuovo procedimento della durata di 180 gg.

Ciò costituisce, infatti, aperta violazione delle statuizioni contenute nella decisione suddetta, la quale ha prescritto un determinato termine (60 gg.), per concludere il procedimento, proprio sul presupposto che quello legalmente fissato (180 gg) sia già infruttuosamente spirato e, dunque, non altrimenti suscettibile di riapertura.

L’inerzia appare nel caso di specie tanto più evidente ove soltanto si consideri che, dal 28 novembre 2008 (data di emanazione del parere favorevole soprintendizio) ad oggi, il Comune non ha ancora al riguardo provveduto.

Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente, nel termine di ulteriori giorni 30 dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, nominando sin da ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine predetto, il Difensore Civico del Comune di Lecce quale commissario ad acta deputato alla esecuzione della predetta sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1866/2008 nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Lecce di concludere con un provvedimento espresso, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla istanza notificata dal ricorrente in data 13 luglio 2007.

Si nomina sin da ora quale Commissario ad acta, in caso di infruttuosa scadenza del termine indicato, il dott. Franco Stabile, Difensore Civico del Comune di Lecce.

Liquida le spese in euro 1.000 (mille), oltre IVA e CPA, da porre integralmente a carico dell’amministrazione comunale soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così definitivamente deciso in Lecce, alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 15 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *