Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-02-2011, n. 7439

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 3.2.2010 il Tribunale di Catania, Sez. Mascalucia, ha parzialmente riformato (riconoscendo la continuazione tra i fatti) la decisione del giudice di Pace di Mascalucia del 27.1.2009, ma ha sostanzialmente ribadito la penale responsabilità di L.P. D. nei reati, avvinti da continuazione, di ingiurie e di minaccia, commessi il (OMISSIS), in pregiudizio del Vigile Urbano L.O., di poi costituitosi parte civile. Occasione del diverbio fu la lentezza con cui la persona offesa decise di provvedere a multare quanti si erano parcheggiati nei posti assegnati agli invalidi.

Il ricorso della difesa del L.P. si duole:

– dell’inosservanza della norma processuale avendo erroneamente il primo giudice ritenuto invalida l’elezione di domicilio dell’imputato sia perchè all’indicazione del luogo (Casa di riposo " (OMISSIS)") non seguiva la precisazione della via e del civico, sia perchè l’elezione era stata effettuata i udienza dal difensore e non dall’imputato;

– della carenza di motivazione circa l’affidabilità probatoria della voce della persona offesa, caduta asseritamente, in contraddizioni ed omissioni rispetto all’atto originario di querela;

– dell’erronea applicazione della legge penale nell’esclusione dell’esimente della ritorsione di cui all’art. 599 c.p..
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato: è affermazione resa da giurisprudenza costante che, anche seguendo il testo letterale dell’art. 162 c.p.p., l’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell’imputato (cfr. ex multis Cass. pen., sez. 4, 23 maggio 2000, Bibolotti, Ced. Cass., rv. 216607). Inoltre essa è inidonea ad identificare compiutamente il luogo di destinazione, mancando indicazione della via e del numero civico (cfr. Cass. pen., sez. 5, 25 giugno 2001, Troiano, Ced Cass., rv. 220232).

Rettamente, dunque, il giudice ne ha dichiarato l’invalidità.

E’ inammissibile il secondo motivo perchè manifestamente infondato:

il Tribunale di Catania si è attardato nella segnalazione dei criteri che asseverano la credibilità della versione del L., con valutazioni prive di illogicità.

La censura si risolve in una doglianza in fatto e, come tale, a fronte della articolata giustificazione, non è censurabile dal giudice di legittimità.

Del pari versata in fatto è la successiva doglianza: per quel che attiene alla lettura della norma, il fatto ingiusto che ne è presupposto, per rivestire il connotato provocatorio deve palesarsi quale modalità, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, risultino vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa. Dagli atti non è dato percepire queste singolari e gravi connotazioni dell’azione della persona offesa e, comunque, un ulteriore scrutinio al proposito, trattandosi di profilo di fatto, è inibito a questo giudice, al cospetto della motivazione diversamente resa dal Tribunale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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