Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2011, n. 8838 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Napoli, dopo aver disposto c.t.u., ha accolto parzialmente l’appello dell’ARIN contro il proprio dipendente C. A. per la riforma della sentenza che aveva riconosciuto al C., addetto al controllo del serbatoio idrico (OMISSIS) (c.d. quota 100) di (OMISSIS), una determinata somma a titolo di straordinario e di differenze sul TFR. La Corte ha in estrema sintesi ritenuto che l’ARIN con la nota di servizio del 4 ottobre 1985 avesse affidato al C. la custodia e la sorveglianza di detto serbatoio, con obbligo di reperibilità nelle ore notturne e conferimento a titolo gratuito dell’alloggio annesso all’impianto.

Tale reperibilità sarebbe stata finalizzata ad assicurare costantemente l’immediato intervento del C. per quanto fosse necessario all’esercizio del serbatoio, nei limiti del tempo a ciò richiesto.

Non risultava invece dimostrato alcun fattivo impegno del C. per tutta la durata del funzionamento delle pompe di sollevamento ivi installate, risolvendosi l’intervento nei pochi minuti necessari per la loro accensione e spegnimento.

In base a tali considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto che la somma determinata dal ctu per straordinario non retribuito e per TFR dovesse essere ridotta nella misura del 70% ed ha condannato quindi l’ARIN a corrispondere al C. la residua somma complessiva di Euro 33.627 oltre ad accessori.

Questa sentenza è impugnata dal C. con ricorso per due motivi, il primo dei quali denunzia violazione dell’art. 909 c.c., nonchè vizio di motivazione, mentre il secondo denuncia solo vizio di motivazione.

L’ARIN resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Il ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 16 settembre 2008, ha depositato copia autentica di detta sentenza, ma senza la relata di notifica, e non ha provveduto a successivo tempestivo deposito.

La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. (Cass. Sez. Un. 9005/2009).

Si è quindi verificata una causa di improcedibilità del ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il ricorrente va condannato alle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 38,00 oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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