T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 25-02-2011, n. 166 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede ai sensi dell’art.25 della L. n. 241/1990 il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi inerenti distinti procedimenti: ispettivo, disciplinare e di trasferimento, a suo tempo condotti nei suoi confronti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed impugna il diniego opposto dall’Amministrazione di appartenenza e confermato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decisione 20.7.2010.

Si premette che l’Amministrazione ha esibito all’interessato la quasi totalità dei documenti richiesti ad esclusione di quelli "classificati", per i quali non è stato consentito l’accesso essendo il richiedente sprovvisto di N.O.S.: il ricorso riguarda per l’appunto questi ultimi, che il ricorrente ritiene illegittimamente sottratti all’accesso sia in base all’art.24, comma 7, L.n.241/1990, sia in base alla normativa sulla classificazione del carteggio ( D.P.C.M. 3.2.2006).

Il ricorso non è fondato.

Come ha chiarito il Consiglio di Stato in una fattispecie analoga, il settimo comma dell’articolo 24 della legge 241/1990 dispone che l’accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per difendere gli interessi giuridici del richiedente (non soltanto, quindi, in sede giudiziaria), ma precisa anche che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, e dunque non prevede un indiscriminato diritto di accesso a documenti individuati come riservati dalle Amministrazioni. La valutazione della indispensabilità della conoscenza di singoli documenti "non deve, quindi, aver riguardo solo alla posizione del soggetto che chiede l’accesso ma anche a quella del soggetto pubblico che è chiamato ad esibire atti la cui conoscenza potrebbe risultare lesiva di interessi primari per la collettività"; fra questi, la natura degli interessi tutelati dai Servizi di Informazione e Sicurezza è "essenziale per la tutela della integrità dello Stato e dei suoi interessi primari e si estende a tutto il complesso degli Organismi chiamati ad operare in modo coperto da un regime di assoluta riservatezza " (Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2413).

Del resto, come ha correttamente osservato la Commissione, la sottrazione dei chiesti documenti è ascrivibile all’art.24 comma 1 lett.a) e non all’art.24 comma 6, lett.d) della legge 241/1990, e l’accesso ai documenti contenenti informazioni classificate secondo la quadruplice suddivisione indicata dall’art.5 del D.p.C.M. 3.2.2006 violerebbe una delle ipotesi di segreto previsto dal nostro ordinamento e non il diritto alla riservatezza quale diritto della personalità.

Sotto il secondo profilo, anche se la documentazione in questione era classificata solo come riservata, l’indagine amministrativa cui afferiva è sfociata nel ritiro del nulla osta di sicurezza di cui sino ad allora il ricorrente era in possesso (così il ricorso, pag.2), ed il DM 10/05/1994 n. 415 all’art.2 (Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali), sottrae all’accesso (lett.e) gli "atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta".

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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